Progetto
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 21Fedlex · Progetto
2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché:
– tali società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25% per almeno due
anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25% del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni; e
– una società ha la residenza ai fini fiscali, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato
membro e l'altra società ha la residenza ai fini fiscali, o l'altra stabile organizzazione è situata, in Svizzera; e
– nessuna delle società ha la residenza ai fini fiscali o nessuna delle stabili organizzazioni è
situata in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; e
– tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare
di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni e adottano la forma di una società di capitali4.
4Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione "società di capitali" copre le seguenti forme
giuridiche:
– société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima;
– société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata;
– société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.
AMP/CH/EU/it 21