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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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ARTICOLO 9

Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra imprese

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché:

– la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un

minimo di due anni; e

– una delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato membro e l'altra società ha la

residenza ai fini fiscali in Svizzera; e

– nessuna delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo sulla base di un

accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; e

– entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza

beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali3.

3Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione "società di capitali" copre le seguenti forme

giuridiche:

– société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima;

– société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata;

– société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

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