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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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D. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se
quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, dalla Svizzera o da un'altra giurisdizione di residenza.
E. Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.
SEZIONE II
OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni.
B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.
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