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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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3) gli allegati sono sostituiti da:

"ALLEGATO I

Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai Conti Finanziari ("Standard comune di comunicazione di informazioni")

SEZIONE I

OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE

A. Fatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro ola Svizzera), il NIF o i NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera) di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

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