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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
conclusione della procedura stessa.
Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo
standard globale:
a) per gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del
Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
b) per la Svizzera: quando la modifica è stata inserita in un accordo con uno Stato terzo o nel
diritto nazionale.
AMP/CH/EU/it 19