Progetto
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 28Fedlex · Progetto
B. Conti di Importo Non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.
1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, in Svizzera o in un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.
2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla
Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi ("indicia") e applicare la parte B, punti da 3 a 6:
a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di
Comunicazione;
b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una
Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
AMP/CH/EU/it 28