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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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D. Ciascuno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziare Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.

E. Ciascuno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro o la Svizzera consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

SEZIONE III

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di

Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. L'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una

Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

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