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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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6. Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione
Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se:
a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di
residenza attuale in tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in detta giurisdizione (e nessun numero di telefono in Svizzera o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di
Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente
documentazione:
i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di
Comunicazione; e
ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di
comunicazione del Titolare del Conto;
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