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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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ARTICOLO 5
Scambio di informazioni su richiesta
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra la Svizzera e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente della Svizzera e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta,
informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per
l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e
denominazione applicate per conto della Svizzera e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra la Svizzera e lo Stato membro interessato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non devono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre alla Svizzera o a uno Stato membro l'obbligo di:
a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa,
rispettivamente, della Svizzera o di tale Stato membro;
b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o
nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, della Svizzera o di detto Stato membro;
AMP/CH/EU/it 13