Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/62: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (dati rubati) · 9 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (dati
rubati)
principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. Tuttavia l’assistenza amministrativa non viene sistematicamente negata, ma si svolge un esame caso per caso. È possibile entrare nel merito qualora lo Stato partner basa la sua domanda non solo su informazioni ottenute illegalmente ma anche su altri elementi da essi indipendenti. Tali elementi sono ad esempio informazioni e documenti che lo Stato richiedente ha a disposizione grazie a proprie inchieste.
In pratica gli Stati partner considerano troppo restrittiva e non conforme allo standard l’interpretazione svizzera che considera l’assistenza amministrativa chiesta in buona fede da uno Stato richiedente sulla base di una convenzione internazionale come quella di uno Stato che ha commesso un reato. Il caso più conosciuto è quello dell’India, che ha presentato domande di assistenza amministrativa fondate sulla lista HSBC. Ci sono però anche altri importanti Stati partner del G20 o dell’UE che hanno espresso riserve rispetto alla collaborazione della Svizzera in questo ambito. Essi fanno valere il fatto di aver presentato in buona fede alla Svizzera le domande fondate sulla lista HSBC1, poiché avrebbero ottenuto l’elenco sulla base di una convenzione conforme allo standard e non avrebbero appoggiato attivamente il furto dei dati.2 Gli Stati in questione ritengono che la Svizzera dovrebbe dare seguito a queste domande poiché i dati sono stati ottenuti per via legale e non mediante reati secondo il diritto svizzero.
Nel quadro della peer review il Forum globale ha già preso posizione due volte sulle basi legali della Svizzera. Nel 2011, al momento della prima fase della peer review della Svizzera era ancora in vigore l’ordinanza sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RU 2010 4017 segg.), poi abrogata con l’entrata in vigore della LAAF. L’articolo 5 capoverso 2 lettera c OACDI disponeva che una domanda di assistenza amministrativa estera doveva essere respinta se si fondava su informazioni ottenute o trasmesse mediante reati secondo il diritto svizzero. Il rapporto del Forum globale sul quadro giuridico dell’assistenza amministrativa in Svizzera, pubblicato nel 2011, spiegava inoltre che se l’articolo 5 capoverso 2 OACDI va oltre il concetto dell’ordine pubblico o della buona fede avrebbe potuto creare un’ulteriore barriera non in linea con lo standard. La seconda fase della peer review deve valutare se la disposizione viene applicata nella prassi conformemente allo standard. Il vigente tenore dell’articolo 7 lettera c LAAF riprende già queste osservazioni nella misura in cui non si entra nel merito di una domanda se viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni acquisite illegalmente.
Anche il rapporto supplementare del mese di marzo del 2015 sulla prima fase, in cui la Svizzera veniva autorizzata a passare alla seconda fase, fa riferimento alla posizione della Svizzera riguardo ai dati rubati. Questa domanda è stata ampiamente dibattuta in occasione della presentazione del rapporto nella seduta del Peer Review Group del Forum globale nel mese di febbraio 2015. La delegazione svizzera ha di-
1 Il numero di domande basate su dati rubati inoltrate alla Svizzera è confidenziale e dunque non destinato alla pubblicazione. Questa prassi è stata confermata dalla decisione A-1784/2014 del Tribunale amministrativo federale.
2 Al momento degli accadimenti la Francia si era impegnata, mediante le dichiarazioni ministeriali del 28 gennaio e del 12 febbraio 2010, a non presentare domande basandosi esclusivamente sulla lista HSBC. La Francia aveva dichiarato tuttavia che avrebbe trasmesso le informazioni della lista HSBC che li riguardano ai Paesi che avrebbero presentato domanda ufficiale alle autorità francesi sulla base di un accordo bilaterale e in seguito avrebbe informato le autorità svizzere al riguardo.