Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/62: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (dati rubati) · 9 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (dati

rubati)

una domanda di uno Stato partner dipende dunque unicamente dal fatto che la domanda riguardi informazioni «verosimilmente rilevanti». È dunque preconizzabile anche uno scambio di informazioni con uno Stato che ha partecipato direttamente al furto dei dati.

Con l’articolo 8 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 della sua legge del 30 giugno 2010 sull’assistenza amministrativa fiscale (SteAHG; LR 353) il Liechtenstein dispone oggi di una norma paragonabile a livello materiale con l’articolo 7 lettera c LAAF. Nonostante l’esame della seconda fase sia ancora in corso e dunque non è attualmente possibile valutare l’influsso di questa disposizione sul risultato globale della peer review del Liechtenstein, è probabile che susciterà dibattiti. Nella concreto, il Liechtenstein era già stato confrontato a domande basate su dati bancari rubati sebbene non nella stessa misura della Svizzera.

Le conseguenze di una valutazione «non conforme» non sono da sottovalutare e hanno ripercussioni dirette nella prassi. Da un lato una tale valutazione offre agli altri Stati la base necessaria per applicare sanzioni economiche. Ad esempio il Lussemburgo è stato incluso in una lista nera dal Belgio a causa della valutazione «non conforme». Per le imprese belghe ciò significa che in futuro dovranno comunicare tutte le transazioni di oltre 100 000 euro effettuate con il Lussemburgo. Su mandato del G20, l’OCSE prepara un elenco di misure difensive che possono essere adottate contro gli Stati non conformi. Tra queste vi è ad esempio la soppressione di determinate deduzioni accordate alle imprese sulla base di una CDI. Le organizzazioni internazionali in materia di finanziamenti, come la Banca mondiale o la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo evitano di collaborare con Stati che non si adeguano allo standard internazionale a causa dei rischi per la propria reputazione. Una valtuazione insufficiente sminuirebbe anche la credibilità della Svizzera nei gremi internazionali. Essa si ripercuoterebbe negativamente ad esempio sulla valutazione della Svizzera del GAFI e limiterebbe le sue possibilità di allacciare alleanze nonché di rappresentare i propri interessi in modo efficace e credibile in particolare nel quadro dell’OCSE. Il pericolo che siano adottate tali misure aumenta inoltre le incertezze nei confronti della Svizzera quale luogo di domicilio per imprese estere.

1.2.3 Sviluppi recenti

Molto è successo dal 2013, anno in cui è stata posta in consultazione la prima revisione della LAAF che prevedeva anche una modifica dell’articolo 7 capoverso c.

Nel momento in cui la problematica dell’ottenimento illegale di dati bancari sembrava aver perso di attualità, nel mese di febbraio del 2015 è ritornata all’ordine del giorno di pubblico e autorità grazie alIa diffusione mediatica dei dati rubati alla banca HSBC. La pubblicità data al caso HSBC e la pressione politica hanno indotto maggiormente gli Stati a presentare domande alla Svizzera sulla base di dati rubati, sia tramite assistenza amministrativa oppure, in caso di assenza di una clausola di scambio di informazioni conforme allo standard, tramite assistenza giudiziaria in materia penale. Il numero dei Paesi che hanno ricevuto la lista aumenterà. Nel mese di marzo del 2015 il ministro delle finanze francese ha annunciato che la Francia avrebbe fornito la lista HSBC tramite assistenza amministrativa a 11 Paesi, oltre ai 19 Stati che l’hanno già ricevuto. Questa situazione comporta il rischio di un possibile peggioramento delle relazioni tra la Svizzera e altri Stati partner. Ciò potrebbe minacciare i progressi riconosciuti e già realizzati in ambito di collaborazione in materia di assistenza amministrativa fiscale.

Nel mese di luglio del 2014 la Svizzera ha riconoscito lo standard dell’OCSE per lo