Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/62: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (dati rubati) · 9 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (dati
rubati)
scambio automatico di informazioni. Qualora lo scambio automatico di informazioni entrasse in vigore come previsto dal piano del Consiglio federale, in futuro gli Stati partner dovrebbero avere meno interesse per i dati rubati, poiché dal 2018 entrerebbero automaticamente in possesso dei dati bancari. A tal proposito occorre evidenziare che lo scambio automatico di informazioni non sostituirà lo scambio di informazioni su domanda. Fintanto che i dati della lista HSBC saranno impiegati da Paesi partner della Svizzera e i relativi reati fiscali non sono caduti in prescrizione, la Svizzera dovrà aspettarsi nuove domande di assistenza amministrativa sulla base degli accordi vigenti o che entreranno in vigore.
Alla luce di quanto esposto e tenendo conto degli sviluppi recenti il rifiuto di collaborare della Svizzera non è più giustificabile e potrebbe essere interpretato come un atto di protezione nei confronti di determinate persone, unicamente perché queste figurano in una lista.
1.2.4 Valutazione
Dal punto di vista del contenuto la precisazione nell’articolo 7 lettera c LAAF segue per l’essenziale la formulazione del 2013 proposta nel quadro della procedura di consultazione concernente la revisione della LAAF. Essa precisa la portata della buona fede. Il principio della buona fede è sancito anche dall’articolo 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 19695 sul diritto dei trattati. Secondo questa disposizione un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Nella prassi e nella giurisprudenza concernente il diritto internazionale è ad esempio riconosciuto che nel principio della buona fede rientrano gli obblighi specifici di informazione e cooperazione a cui le parti contrattuali sottostanno, che rafforza il principio della fiducia reciproca delle parti contrattuali e che deve proteggere le lecite aspettative di una parte contrattuale. Un accordo internazionale che prevede uno scambio di informazioni in materia fiscale viene concluso tra due territori anche per disciplinare lo scambio di informazioni seguendo la via dell’assistenza amministrativa. Se uno Stato si comporta attivamente per entrare in possesso di informazioni ottenute in modo illegale e su queste basa la sua domanda di assistenza amministrativa allora tale Stato elude lo strumento dell’assistenza amministrativa convenuto e la fattispecie può essere considerata una violazione del principio della buona fede. Se invece uno Stato riceve informazioni, originariamente ottenute illegamente, nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa e basa la sua domanda su queste informazioni allora è difficile considerarla una violazione del principio della buona fede secondo l’interpretazione del diritto internazionale. Lo stesso vale se uno Stato ha ricevuto informazioni tramite fonti pubbliche.
La precisazione dell’articolo 7 lettera c LAAF non mette in questione il principio secondo cui il furto di dati bancari rappresenta un comportamento riprovevole che deve essere punito. L’assistenza amministrativa verrà anche negata in futuro se uno Stato ha avuto un comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa per entrare in possesso di informazioni ottenute illegalmente. Occorre inoltre segnalare che il 1° luglio 2015 è entrata in vigore la legge federale sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU 2015 1535) che garantisce una migliore tutela dei dati relativi a clienti bancari. Con la legge, che deriva da un’iniziativa parlamentare presentata dal Gruppo liberale-radicale, può essere punito più severamente chiunque violi il segreto bancario o il segreto professionale in altri