Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/62: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (dati rubati) · 9 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (dati

rubati)

Secondo la decisione del Consiglio federale del 20 febbraio 2013 il progetto di legislazione è stato sospeso fino alla pubblicazione del messaggio concernente il diritto fiscale penale.

Per tutelare la priorità dell’assistenza amministrativa rispetto all’assistenza giudiziaria occorre tuttavia avvalersi se possibile dell’articolo 20 capoverso 3 LAAF, secondo cui le informazioni ottenute possono essere utilizzate anche a fini diversi da quelli fiscali se la convenzione applicabile lo prevede e l’autorità competente dello Stato richiesto lo approva. In questo modo le informazioni possono essere trasmesse in particolare alle autorità penali. Bisogna segnalare agli Stati richiedenti la possibilità di domandare un altro impiego delle informazioni ricevute sulla base di questa disposizione.

2 Spiegazione dell’articolo 7 lettera c LAAF

Art. 7 lett. c

Per i motivi di cui al numero 1.2 l’articolo 7 lettera c LAAF deve essere precisato.

Deve essere possibile entrare nel merito di una domanda se lo Stato richiedente ha ricevuto le informazioni, ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero, nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa. Per contro non si deve entrare nel merito di una domanda se lo Stato richiedente si basa su tali informazioni ma non le ha ottenute nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa e le ha ottenute con un comportamento attivo. Le condizioni sono cumulative. In particolare si considera che lo Stato richiedente si sia comportato attivamente se ha esso stesso preso misure per entrare in possesso delle informazioni o se ha ottenuto le informazioni offerte da terzi contro dei vantaggi. Allo stesso modo si considera che lo Stato richiedente abbia preso misure anche se ha negoziato tramite terzi. Qualora uno Stato richiedente si fosse comportato attivamente per ottenere tali informazioni e abbia poi offerto assistenza amministrativa al fine di riottenere le informazioni «legalizzate» per mezzo della procedura di assistenza amministrativa e di potere presentare in seguito una relativa domanda, in virtù dell’articolo 7 lettera c LAAF non si entra nel merito della domanda, poiché il suo comportamento violerebbe il principio della buona fede.

Uno Stato ha un comportamento passivo se accetta semplicemente le informazioni senza offrire incentivi o vantaggi. Il comportamento di uno Stato è da intendersi come passivo anche quando esso ricava informazioni da fonti accessibili al pubblico, come ad esempio dai media. In questi casi è possibile entrare nel merito della domanda di assistenza amministrativa.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

A seconda del numero delle domade presentate alla Svizzera sulla base del nuovo articolo 7 lettera c LAAF, sono attese per la Confederazione importanti ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale. Allo stato attuale non è possibile quantificarle. Diversi fattori potrebbero mitigare le ripercussioni, come in particolare l’esecuzione di una procedura di regolarizzazione in alcuni Stati partner, in relazione al passaggio allo scambio automatico di informazioni previsto nel 2017. Un altro fattore attenuante potrebbe essere il fatto che alcuni Paesi partner non dispongono ancora di una clausola per lo scambio di informazioni fiscali conforme allo standard con la