Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/62: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (dati rubati) · 9 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (dati
rubati)
feso l’attuale interpretazione dello standard e della LAAF rimandando al principio internazionale della buona fede. La maggioranza degli Stati si è dichiarata in disaccordo con questa prassi e ha confermato le tensioni constatate a livello bilaterale. Ad eccezione dell’India, erano tutti però d’accordo di spostare la discussione alla seconda fase della valutazione. Nel rapporto supplementare viene raccomandato alla Svizzera di interpretare l’articolo 7 lettera c LAAF «conformemente allo standard» e si osserva che in occasione della seconda fase verrà esaminato se la prassi corrisponde allo standard. Il rapporto supplementare riconosce quindi che una domanda contraria al principio della buona fede possa essere in teoria respinta ma una tale prassi non deve essere applicata in modo così restrittivo da impedire lo scambio di informazioni secondo lo standard. Già il rapporto del 2011 sulla prima fase conteneva una raccomandazione simile. Tuttavia la raccomandazione del rapporto supplementare è di particolare importanza, poiché contrariamente alla situazione nel 2011, è stata espressa in un momento in cui nella prassi l’interpretazione della Svizzera si era rilevata già problematica viste le numerose domande basate su dati rubati.
1.2.2 Influsso dell’attuale prassi della Svizzera sulla seconda fase della peer review
Nella seconda fase verrà esaminata la prassi della Svizzera relativa all’assistenza amministrativa3 sulla base di dieci criteri di valutazione che costituiscono lo standard internazionale. L’esame si concluderà con un rapporto e una valutazione complessiva4. Se un Paese non soddisfa uno dei dieci criteri, riceve nel migliore dei casi la valutazione complessiva «parzialmente conforme».
In questo contesto la prassi in relazione ai dati rubati riveste particolare importanza perché può ripercuotersi su due criteri di valutazione: da un lato, sulla possibilità di recuperare informazioni tramite l’autorità competente svizzera (in questo caso l’Amministrazione federale delle contribuzioni) e dall’altro, sull’interpretazione da parte della Svizzera delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) che potrebbe essere valutata come troppo restrittiva. Dunque, malgrado un’ampia rete di convenzioni con una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard, potrebbe essere rimproverato alla Svizzera di limitare lo scambio di informazioni in modo non conforme allo standard. Per alcuni Stati partner della Svizzera la problematica dei dati rubati costituisce una questione di principio che presenta anche una dimensione politica. È plausibile che l’attuale prassi della Svizzera potrebbe influire negativamente sulla valutazione complessiva della Svizzera nella seconda fase.
Nel quadro dei Paesi già esaminati dal Forum globale sono già stati trattati due casi simili: il Liechtenstein e il Lussemburgo. Il Lussemburgo è stato valutato «non conforme» a causa della sua non entrata nel merito di domande basate su dati rubati in combinazione con altri problemi, criticati in occasione della seconda fase della peer review. Di conseguenza il Lussemburgo ha cambiato in modo sostanziale la sua legislazione e adeguato la sua prassi ai fini della conformità allo standard. Le autorità competenti lussemburghesi operano ora soltanto un esame formale delle domande inoltrare, anche quando vi è il sospetto che le informazioni oggetto della domanda possano essere state ottenute illegalmente. Per il Lussemburgo l’entrata nel merito di
3 La seconda fase valuta lo scambio di informazioni su domanda e non concerne lo scambio automatico di informazioni.
4 La scala di valutazione ha quattro livelli: «conforme», «conforme in ampia misura», «parzialmente conforme» e «non conforme». Le ultime due valutazioni sono considerate insufficienti secondo le direttive del G20 e del Forum globale.