Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/62: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (dati rubati) · 9 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (dati
rubati)
settori finanziari per ottentere o cercare di ottenere per sé o per altri un vantaggio patrimoniale. La precisazione proposta rappresenta un compromesso tra le esigenze interne e i requisiti esterni relativi al rispetto dello standard internazionale. La precisazione permette alla Svizzera di continuare a negare lo scambio di informazioni con uno Stato che partecipa a reati.
Secondo calendario, la seconda fase della peer review della Svizzera dovrebbe cominciare nel quarto trimestre del 2015. Verranno esaminate le domande di assistenza amministrativa presentate alla Svizzera tra il 1° luglio 2012 e il 30 giugno 2015. La precisazione dell’articolo 7 lettera c LAAF non cambia le decisioni di non entrata nel merito prese in passato, ma mostra la chiara volontà politica della Svizzera di attuare lo standard internazionale e manda un esplicito segnale agli Stati partner. Le condizioni per lo scambio di informazioni su domanda precisate nei nuovi Terms of Reference (in particolare per le domande raggruppate) saranno inoltre esaminate in una nuova peer review a partire dal 2016. La nuova prassi basata sull’articolo 7 lettera c LAAF modificato migliorerà la posizione della Svizzera in vista di questo prossimo esame. La precisazione proposta offre inoltre alla Svizzera la possibilità di risolvere in modo pragmatico un problema ereditato dal passato che ha avuto un’importanza eccessiva nelle relazioni di assistenza amministrativa con i suoi Stati partner, ha messo in secondo piano i progressi raggiunti in ambito di trasparenza fiscale e ha nuociuto alla sua reputazione.
1.3 Assistenza giudiziaria
Secondo la decisione del Consiglio federale del 6 gennaio 2011, la prassi in materia di assistenza giudiziaria si basa sulla prassi in materia di assistenza amministrativa. Nel settore dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale l’Ufficio federale di giustizia fissa la prassi vigente emanando circolari inviate alle autorità incaricate della sua esecuzione (anzitutto i ministeri pubblici cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione). Secondo la vigente versione della circolare non si entra nel merito di domande di assistenza giudiziaria se procedimenti penali e/o domande di assistenza giudiziaria si basano consapevolmente e principalmente su dati ottenuti illegalmente in Svizzera o in uno Stato terzo. La circolare verrà adeguata al tenore dell’articolo 7 lettera c LAAF al momento dell’entrata in vigore della modifica.
In questo contesto bisogna però osservare che malgrado la disposizione proposta, in un caso concreto di assistenza giudiziaria devono essere presenti anche le usuali condizioni legali affinché l’assistenza giudiziaria possa essere autorizzata. In particolare non vi devono essere motivi di esclusione secondo l’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), ovvero nessuna collaborazione se il procedimento verte su un reato volto a una decurtazione di tributi fiscali e non concerne una truffa in materia fiscale. Inoltre, l’esposizione della fattispecie deve essere sufficiente, il criterio della doppia punibilità in caso di provvedimenti coercitivi deve essere soddisfatto e non vi deve essere alcuna fishing expedition. Per quanto concerne diversi casi attualmente pendenti che si basano sui dati provenienti dalla banca HSBC ciò significa che è possibile accordare assistenza giudiziaria soltanto per una parte dei casi (ovvero soltanto se l’oggetto del procedimento non è una pura sottrazione d’imposta). Nel caso in cui si volesse cambiare tale procedura, sarebbe necessaria una revisione dell’articolo 3 capoverso 3 AIMP in combinato disposto con una ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e con l’eventuale ritiro della riserva contenuta nel Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.