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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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Art. 11 Esternalizzazione

(art. 11 LInFi)

1 Vi è un’esternalizzazione di cui all’articolo 11 capoverso 1 LInFi quando un’infrastruttura del mercato finanziario incarica un fornitore di servizi di assumere in modo autonomo e durevole un servizio essenziale per l’infrastruttura stessa ai sensi dell’articolo 12.

2 In un accordo con il fornitore di servizi occorre disciplinare, in particolare:

a. il servizio da esternalizzare e le prestazioni del fornitore di servizi;

b. le competenze nonché i diritti e gli obblighi reciproci, segnatamente i diritti di consultazione, di istruzione e di controllo dell’infrastruttura del mercato finanziario;

c. i requisiti di sicurezza che il fornitore di servizi deve soddisfare;

d. il rispetto del segreto d’ufficio dell’infrastruttura del mercato finanziario da parte del fornitore di servizi e, se a quest’ultimo sono resi noti dati degni di protezione, del segreto professionale;

e. il diritto di consultazione e di accesso dell’organo di audit interno, della società di audit e della FINMA e, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, della Banca nazionale svizzera (BNS).

3 L’infrastruttura del mercato finanziario seleziona, istruisce e controlla accuratamente il fornitore di servizi. Essa integra il servizio esternalizzato nel proprio sistema di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni del fornitore di servizi.

4 In caso di esternalizzazione all’estero occorre garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti di un’infrastruttura del mercato finanziario i cui dati devono pervenire a un fornitore di servizi all’estero devono essere informati al riguardo.

5 L’infrastruttura del mercato finanziario, il suo audit interno, la società di audit e la FINMA nonché, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la BNS devono poter consultare e verificare il servizio esternalizzato.

6 I capoversi 1–5 non si applicano se un depositario centrale esternalizza una parte dei propri servizi o delle proprie attività a una piattaforma tecnica che in qualità di servizio pubblico collega sistemi di regolamento delle operazioni in titoli. Questo tipo di esternalizzazione deve essere disciplinata da un proprio quadro giuridico e operativo. Quest’ultimo richiede l’approvazione della FINMA.

Art. 12 Servizi essenziali

(art. 11 cpv. 1 LInFi)

1 Si considerano essenziali, in particolare, i servizi nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, della tecnologia dell’informazione, del diritto e della «compliance».