Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

l’elevata concentrazione del commercio di derivati OTC, si garantisce che le parti principali del commercio di derivati OTC vengano registrate e quindi ridotti anche i rischi connessi.

Gli istituti di previdenza e le fondazioni di investimento beneficiano inoltre di un periodo transitorio riguardo all’obbligo di compensazione, che fino al 17 agosto 2017 non si applicherà alle operazioni in derivati effettuate per fini di riduzione dei rischi (art. 129 OInFi).

Altre disposizioni transitorie sono previste per le comunicazioni al repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 127 OInFi) e per gli obblighi di riduzione dei rischi (art. 128 OInFi). Dette disposizioni tengono conto delle possibilità organizzative delle varie controparti e concedono loro il tempo di preparazione sufficiente pe adeguarsi ai nuovi obblighi.

5. Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Le disposizioni proposte si basano sulle disposizioni della LinFi menzionate nella rubrica.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni proposte non costituiscono impegni di cui occorra verificare la compatibilità.

5.3 Delega di competenze legislative

Le disposizioni che concretizzano le norme applicabili alle sedi di negoziazione tramite autodisciplina si fondano sull’articolo 7 capoverso 3 LFINMA.

6. Entrata in vigore

L’OinFi sarà posta in vigore unitamente alla LinFi il 1° gennaio 2016.