Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

combinato disposto con art. 12 cpv. 1 e con art. 19a Oem-FINMA).

L’articolo 19a prevede tasse di base scalari per ogni ambito di vigilanza. La scalarità è definita in funzione dei criteri determinanti per il calcolo della tassa. Questa soluzione consente di tener conto dell’entità dell’attività commerciale delle infrastrutture del mercato finanziario già al momento della definizione della tassa di base. I valori empirici sinora osservati riguardo alle borse, alle organizzazioni analoghe alle borse e ai sistemi di pagamento indicano che sinora le tasse di base non hanno tenuto sufficientemente conto dei costi effettivi generati dalla vigilanza.

Rispetto ai costi della vigilanza, le tasse di base riscosse sulle borse e i sistemi multilaterali di negoziazione con un totale di bilancio medio-alto sono eccessivamente modeste. Il disciplinamento proposto prevede pertanto al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 un aumento graduale della tassa di base. Le tasse di base previste per i sistemi di pagamento, invece, sono piuttosto elevate rispetto ai costi di vigilanza. Al capoverso 2 lettera d numeri 1 e 2 la nuova normativa prevede dunque una graduale riduzione della relativa tassa di base. Questa modifica consente di tener conto già nell’ambito della fissazione delle tasse di base dei criteri di calcolo definiti dalla legge. La tassa di base è determinata in funzione dell’ammontare del totale di bilancio, salvo per i sistemi di pagamento, per i quali ora sarà invece determinata in funzione dell’ammontare del ricavo lordo. La nuova soluzione è più corretta, poiché il ricavo lordo esprime meglio la reale entità dell’attività commerciale dei sistemi di pagamento.

Art. 19b–19d

Per l’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione, la tassa complementare va calcolata in funzione del totale di bilancio e della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari. Il calcolo dipenderà ora in modo preponderante (in ragione di otto decimi) dalla cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari e soltanto in ragione di due decimi dal totale di bilancio. La cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari rispecchia al meglio l’attività commerciale delle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione. Nella determinazione della tassa complementare questo criterio di calcolo dovrà dunque pesare maggiormente rispetto al totale di bilancio (art. 19b cpv. 1 lett. a), il quale è già considerato nell’ambito del calcolo della tassa di base.

Per l’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la post-negoziazione, la tassa complementare va calcolata in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo. Quest’ultimo esprime meglio l’entità dell’attività commerciale e pertanto peserà in ragione di otto decimi nel calcolo della tassa (art. 19b cpv. 1 lett. b). La definizione di ricavo lordo si basa

sull’articolo 959b CO109 e ingloba tutti i ricavi enumerati in questa disposizione (art. 19d).

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva

Per l’ambito degli organismi di autodisciplina, il ricavo lordo sarà ora calcolato giusta

l’articolo 959b CO, poiché l’articolo 663 CO è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2013.

Art. 33 cpv. 3

La tassa complementare dovuta dagli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) si calcola in ragione di tre quarti in funzione del ricavo lordo e in ragione di un quarto in funzione del numero di relazioni commerciali durature. Oggi la tassa complementare riscossa da questi intermediari ammonta al massimo a 20 000 franchi. Le esperienze acquisite negli ultimi anni hanno messo in luce che questo limite tende a favorire gli IFDS più performanti.

Poiché si intende considerare l’entità dell’attività commerciale quale fattore determinante per il calcolo delle tasse supplementari, l’aumento del limite massimo previsto per la tassa a 50 000 franchi risulta giustificato. Il nuovo limite consente di far partecipare adeguatamente gli IFDS più performanti alla ripartizione dei costi. Gli intermediari che realizzano ricavi lordi di entità medio-piccola beneficeranno dell’aumento del limite, poiché esso comporterà una riduzione delle tasse di vigilanza da essi dovute. La limitazione della tassa complementare

109 RS 220