Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

continua ad apparire giustificata, poiché altrimenti a causa dell’eterogeneità delle attività degli IFDS i costi sarebbero sopportati praticamente soltanto da pochi di essi.

Art. 34 cpv. 1 e 2

Il ricavo lordo sarà ora calcolato giusta l’articolo 959b CO, poiché l’articolo 663 CO è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2013. Inoltre, per il calcolo della tassa complementare sarà ora determinante il ricavo lordo complessivo. La vigente normativa tiene conto solamente del ricavo lordo realizzato con le attività sottoposte a vigilanza in virtù della LRD. Secondo quanto emerge dalle tassazioni sinora effettuate, il ricavo lordo rilevante ai sensi della legislazione sul riciclaggio di denaro si basa su un parametro che per gli intermediari sottoposti a vigilanza che svolgono anche altre attività può generalmente essere soltanto stimato, poiché essi non tengono una contabilità specifica. È dunque giusto che ci si basi sul ricavo lordo complessivo (cfr. anche art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA, che parla semplicemente di reddito lordo). Gli intermediari finanziari direttamente sottoposti che esercitano un’attività commerciale potranno ancora dedurre dal ricavo lordo i costi sostenuti per il settore commerciale, a patto che allestiscano un conto economico (cpv. 2).

Art. 39a

La disposizione transitoria decadrà a fine 2015 e può pertanto essere abrogata.

Art. 39b

Le infrastrutture del mercato finanziario che prima dell’entrata in vigore della LInFi sono già titolari di un’autorizzazione o di un riconoscimento e sottostanno alla vigilanza della FINMA, ma che ora dovranno ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento ed essere sottoposte a vigilanza anche secondo la LInFi, dopo l’entrata in vigore della revisione dell’Oem-FINMA saranno assoggettate alle nuove disposizioni di quest’ultima in materia di tasse ed emolumenti, anche nel caso in cui non avessero ancora ottenuto un’eventuale autorizzazione o riconoscimento giusta la LInFi (cpv. 1).

Allegato n. 1, 6, 8.2 e 9.1

Alla luce dei valori empirici, le tariffe quadro previste ai numeri 1.1 e 1.2 (per le autorizzazioni e le autorizzazioni complementari concesse a banche e commercianti di valori mobiliari) sono troppo modeste e vanno pertanto aumentate.

Le tariffe quadro per il riconoscimento e il ritiro del riconoscimento quale agenzia di rating (n. 1.3 e 1.4) vengono soppresse, poiché non coprono i costi. In futuro esse saranno calcolate in base al dispendio.

L’attuale numero 1.8 sarà ora suddiviso nei numeri 1.8 e 1.9. Le semplici procedure di liberazione dalla vigilanza in caso di chiusura delle rappresentanze di banche estere e di commercianti di valori mobiliari esteri, e le laboriose procedure di liberazione dalla vigilanza previste per banche e commercianti di valori mobiliari nonché per le succursali di banche estere e commercianti di valori mobiliari esteri saranno dunque disciplinate separatamente, adeguando anche le relative tariffe quadro conformemente ai costi generati in base

all’esperienza.

Quanto alla comunicazione della prevista istituzione di una presenza o dell’avvio di un’attività all’estero (nuovo n. 1.10), l’emolumento dovuto sarà definito conformemente al principio di causalità in base a valori medi rappresentativi all’interno di un quadro tariffario compreso tra 1000 e 5000 franchi.

Le tariffe quadro per l’ambito degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (n. 6) vengono definitivamente abrogate. Attualmente i costi soggetti a emolumento variano talmente da un intermediario all’altro che non ha alcun senso fissare tariffe quadro. In futuro questi emolumenti saranno pertanto calcolati in base al dispendio (cfr. art. 8 cpv. 3–6 Oem-FINMA).

Per quanto attiene invece al riconoscimento di decreti d’insolvenza esteri (nuovo n. 8.2), trattandosi di decreti uniformi e dello stesso tipo l’emolumento dovuto sarà calcolato in base a valori medi rappresentativi all’interno di un quadro tariffario compreso tra 3000 e