Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
10 000 franchi. Verranno però considerati valori medi diversi, ad esempio in funzione della complessità della procedura.
Inoltre, i costi di fotocopiatura (riproduzione) saranno stabiliti in base al principio della copertura dei costi. L’importo di 0.50 franchi previsto al numero 9.1 comprende anche i costi di personale.
3.14. Ordinanza del 9 novembre 2005110 sulla sorveglianza
Art. 203b e 206a
Il disciplinamento dei criteri applicati per la valutazione dell’importanza delle funzioni ai sensi degli articoli 71bis capoverso 2 e 79bis capoverso 2 LSA corrisponde alla normale prassi della FINMA di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera j LSA (cfr. in particolare il n. 4.10 delle spiegazioni della FINMA in merito al piano d’esercizio delle imprese di assicurazione111).
4. Ripercussioni
4.1. Ripercussioni per la Confederazione e le autorità
Le ripercussioni per la Confederazione e le autorità dipendono direttamente dal disegno di legge e sono illustrate nel pertinente messaggio del Consiglio federale112. Per il resto, in virtù dell’articolo 94 capoverso 1 LInFi, la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e la BNS sono esclusi dal campo d’applicazione degli obblighi relativi al commercio di derivati. Inoltre, per le operazioni in valori mobiliari della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché per quelle della BNS, l’OInFi prevede deroghe sia riguardo alla trasparenza pre e post-
negoziazione (art. 29 cpv. 1) sia riguardo al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 124 cpv. 1 lett. b).
Inoltre, con la possibilità di prevedere per le banche centrali estere e gli enti esteri incaricati della gestione del debito pubblico deroghe alle disposizioni della LInFI relative alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione (art. 29 cpv. 2 OInFi), al commercio di derivati (art. 75 OInFi) come pure allo sfruttamento di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (art. 121 cpv. 2 OInFi) si intendono creare le condizioni necessarie affinché la Banca nazionale e gli enti statali incaricati della gestione del debito in Svizzera possano essere esclusi dal campo di applicazione delle pertinenti disposizioni in vigore in altre giurisdizioni che richiedono a tal fine la concessione della reciprocità. Questa possibilità esiste segnatamente nel diritto comunitario.
4.2. Ripercussioni per l’economia e singoli attori
Anche a questo riguardo, le ripercussioni determinanti dipendono dal disegno di legge e sono illustrate nel pertinente messaggio del Consiglio federale113. Per limitare l’impatto sugli attori interessati, nell’OInFi sono state inserite segnatamente le seguenti disposizioni, che vanno qui rilevate:
4.2.1. Infrastrutture del mercato finanziario
Per il capitale minimo (art. 13), la nuova ordinanza introduce un’opportuna distinzione in funzione dell’importanza economica delle singole infrastrutture del mercato finanziario, in particolare per le borse e i sistemi di negoziazione multilaterali, che possono presentare notevoli differenze quanto a dimensioni, complessità e struttura dei rischi. Al riguardo si tiene conto di volta in volta del principio di proporzionalità.
110 RS 961.011
111 www.finma.ch > Autorizzazione > Assicurazioni
112 FF 2014 6445, pag. 6588 seg.
113 FF 2014 6445, pag. 6589 segg. e 6595 segg.