Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
Con l’approccio perseguito nelle disposizioni relative alla negoziazione algoritmica e alla negoziazione ad alta frequenza (art. 31 OInFi) s’intende aumentare la trasparenza, responsabilizzare i partecipanti al mercato (ad es. conservazione della registrazione degli ordini inviati e garanzia di controlli efficaci dei rischi) e permettere alle sedi di negoziazione di creare altri incentivi (ad es. emolumenti per ordini annullati), al fine di contrastare le perturbazioni del mercato causate intenzionalmente o per negligenza. A causa dell’elevata dinamicità, della notevole complessità e della rapida evoluzione della materia, un approccio normativo più attivo o troppo dettagliato volto a prevenire le possibili conseguenze negative delle strategie di negoziazione algoritmica sarebbe estremamene oneroso e difficilmente attuabile per le autorità di vigilanza coinvolte. Per contro, l’approccio perseguito con l’articolo 31 OInFi appare più opportuno. Evitando le oscillazioni dei prezzi dovute a perturbazioni tecniche, è possibile procedere, mediante le misure citate, a un’efficiente allocazione delle risorse sui mercati finanziari.
Le disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione per i valori mobiliari diversi dalle azioni (art. 30 e art. 43 cpv. 1 lett. b) entreranno in vigore al più presto il 1° gennaio 2017 (cfr.
art. 128 cpv. 2), poiché è attualmente in corso una verifica delle pertinenti disposizioni del diritto europeo in materia di trasparenza. Qualora il diritto europeo dovesse subire modifiche essenziali, anche la data di entrata in vigore o il contenuto delle disposizioni di ordinanza in questione potrebbero essere ridefiniti.
Per le disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione (art. 26–29, 42 e
43) e le prescrizioni specifiche relative alla negoziazione algoritmica e alla negoziazione ad alta frequenza (art. 31 e 41) vengono concessi periodi transitori (cfr. art. 126 cpv. 1) per la realizzazione dei necessari adeguamenti di sistemi, processi, compliance e così via.
4.2.2. Commercio di derivati
Oltre ai prodotti strutturati già evocati nella legge (art. 94 cpv. 3 lett. a LInFi), occorre esentare dagli obblighi risultanti dal commercio di derivati anche tutte le altre forme di derivati emessi sotto forma di cartevalori o di diritti valori e non compresi nella definizione di prodotti strutturati (cfr. art. 76 OInFi). Già in virtù della legge, la definizione non comprende le controparti che non detengono posizioni in corso in derivati poiché sfruttano altre possibilità di garanzia indiretta tra le numerose a disposizione, ad esempio i fondi ETF («Exchange Traded Funds») concepiti appositamente per le casse pensioni.
Per le ripercussioni sui partecipanti sono rilevanti in particolare le disposizioni di esecuzioni relative al calcolo (art. 83 OInFi) e alla determinazione (art. 84 OInFi) dei valori soglia, attraverso i quali vengono definite le piccole controparti (finanziarie e non finanziarie) e quindi diverse eccezioni a singoli obblighi del commercio di derivati. Riguardo alle piccole controparti non finanziarie, con l’allineamento dei valori soglia delle singole categorie di derivati a quelli applicati nel diritto comunitario si garantisce una registrazione coerente delle controparti non finanziarie in Svizzera e nell’UE, circostanza che appare sensata considerata l’importanza del commercio transfrontaliero di derivati. Nel caso di questi valori soglia si garantisce altresì che vengano registrate soltanto le controparti non finanziarie che nel mercato dei derivati – oltre ai derivati meramente utilizzati a scopo di copertura – presentano una certa rilevanza. Le operazioni in derivati non considerate nel calcolo di questi valori soglia (art. 98 cpv. 3 lett. a LInFi) per la riduzione dei rischi sono definite in senso più ampio e comprendono segnatamente anche «macro hedging», «portfolio hedging» e «proxy hedging» (cfr. in particolare l’art. 83 lett. d OInFi). In questo modo si tiene conto della flessibilità necessaria alla copertura dei rischi. In definitiva, questa soluzione si traduce in un aumento dei valori soglia.
Per le controparti finanziarie è previsto un valore soglia di 8 miliardi di franchi (art. 84
cpv. 2 OInFi). Con questo valore soglia, dovrebbero rientrare tra le grandi controparti finanziarie circa 60 banche (stato: fine 2013), quattro compagnie d’assicurazione (stato: estate 2014) e meno di 10 casse pensioni. In questo modo s’intende esonerare, da un lato, i piccoli istituti finanziari meno rilevanti per la stabilità del sistema finanziario dall’obbligo di compensazione e dall’obbligo di negoziazione mediante una piattaforma. D’altro lato, considerata