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Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 7 pagine

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Avamprogetto 11.09.2015

Legge federale sui politecnici federali

(Legge sui PF)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del … febbraio 20161,

decreta:

I

La legge sui PF del 4 ottobre 19912 è modificata come segue:

Art. 3a Collaborazione con terzi

Nell’ambito degli obiettivi strategici e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.

Art. 16a, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Limitazioni all’ammissione

1

Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e qualora motivi di capacità lo esigano, limitare l’ammissione al ciclo di studi bachelor o master agli studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori. Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF.

2 Su domanda della Direzione della scuola il Consiglio dei PF può decidere di limitare l’ammissione a tutti gli studenti di un ciclo di studio che prepara a una formazione clinica in medicina.

Art. 17 cpv. 1bis

1bis Gli altri membri del Consiglio dei PF ricevono un mandato di diritto pubblico dalla Confederazione. Il Consiglio federale stabilisce l’indennità e le altre condizioni contrattuali.

RS ..........

1 FF…

2 RS 414.110

2016–......