Progetto
Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 7 pagine
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Legge sui
PF
RU 2015
Titolo prima dell’articolo 36
Capitolo 6a: Trattamento dei dati
Sezione 1: Sistemi d’informazione concernenti il personale e la gestione degli studi
Titolo prima della sezione 2 e articoli 36c–36e da inserire prima del titolo del capitolo 7
Art. 36c Registrazione e trattamento dei dati
1
Nell’ambito di progetti di ricerca i PF e gli istituti di ricerca possono registrare e trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, qualora sia necessario per il progetto di ricerca.
2
Essi garantiscono l’osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.
Art. 36d Anonimizzazione, conservazione e distruzione dei dati
1 Non appena lo scopo del trattamento lo consente, i PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché i dati personali siano anonimizzati e conservati entro i termini da essi stabiliti.
2 Se lo scopo e l’utilità del progetto di ricerca non ne consentono l’anonimizzazione, i dati della ricerca riferiti a persone possono essere conservati in modo sicuro per al massimo 20 anni.
3 Trascorso tale termine devono essere distrutti, fatte salve le disposizioni della legge federale del 26 giugno 19984 sull’archiviazione.
Art. 36e Obbligo d’informazione
1
I PF e gli istituti di ricerca sono tenuti a informare le persone interessate della raccolta e del trattamento di dati personali in relazione con un determinato progetto di ricerca.
2 Questo obbligo di informazione sussiste anche se i dati personali devono essere raccolti presso terzi. In tal caso i PF e gli istituti di ricerca garantiscono che l’obbligo di informazione venga adempiuto dai terzi. In caso contrario, informano senza indugio le persone interessate.