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Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 7 pagine
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Legge sui
PF
RU 2015
Art. 33 Obiettivi strategici
1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni, entro i limiti consentiti dalla legge, gli obiettivi strategici per il settore dei PF. Consulta previamente il Consiglio dei PF.
2 Gli obiettivi strategici determinano in particolare le priorità e gli obiettivi del settore dei PF per quanto concerne l’insegnamento, la ricerca e le prestazioni nonché i principi secondo cui i mezzi finanziari sono assegnati ai PF e agli istituti di ricerca.
3 Essi sono conformi al limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti.
4 Se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono, il Consiglio federale può modificare gli obiettivi strategici durante il periodo di validità.
Art. 33a Attuazione
1
Il Consiglio dei PF provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale.
2
Il Consiglio dei PF conclude ogni quattro anni accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca. In caso di disaccordo sul contenuto o sull’attuazione degli accordi sugli obiettivi, decide in via definitiva.
3 Il Consiglio dei PF ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione. A tal fine, si fonda in particolare sulle proposte budgetarie presentate dai PF e dagli istituti di ricerca.
Art. 34 Rendiconto
1 Il Consiglio dei PF sottopone ogni anno al Consiglio federale i seguenti documenti:
a. il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici;
b. la relazione sulla gestione;
c. il rapporto di verifica dell’organo di revisione;
d. il rapporto del Controllo federale delle finanze, qualora quest’ultimo abbia verificato il settore dei PF nell’anno corrispondente.
Art. 34bbisTrasferimento dell’utilizzazione
1
Il settore dei PF può cedere temporaneamente a terzi l’utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione.
2 Il Consiglio federale può prescindere dalla trasmissione dei ricavi derivanti dal trasferimento, purché siano di modesta entità e il trasferimento dell’utilizzazione sia nell’interesse della Confederazione.