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Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 7 pagine

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Legge sui PF

RU 2015

Art. 34d cpv. 2 e 2bis

2 L’importo delle tasse d’iscrizione per gli studenti svizzeri e per gli studenti domiciliati in Svizzera deve essere socialmente sopportabile.

2bis Per gli studenti stranieri che prendono domicilio in Svizzera a scopo di studio o che non hanno domicilio in Svizzera possono essere fissate tasse d’iscrizione più alte; queste possono ammontare al massimo al triplo delle tasse d’iscrizione degli studenti di cui al capoverso 2.

3 … . Nel contempo propone al Consiglio federale il discarico sottoponendogli una proposta sull’impiego dell’eventuale eccedenza di ricavi.

4 Il Consiglio dei PF pubblica la relazione sulla gestione una volta approvata.

Art. 35a, rubrica e cpv. 5

Finanze e contabilità

5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle finanze e la contabilità.

Art. 35abisSistema di controllo interno e di gestione del rischio

Nel quadro del mandato del Consiglio federale, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema di controllo interno e di gestione del rischio.

Art. 35ater

Articolo 35abis in vigore.

Art. 35ater cpv. 1

1 Il Consiglio dei PF istituisce il servizio «Audit interno».

Art. 35aquaterTesoreria

1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità del settore dei PF nell’ambito della sua tesoreria centrale.

2 l’AFF concede al settore dei PF prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

3 L’AFF e il Consiglio dei PF definiscono i particolari in un contratto di diritto pubblico.