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Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 7 pagine
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Legge sui PF
RU 2015
Art. 34d cpv. 2 e 2bis
2 L’importo delle tasse d’iscrizione per gli studenti svizzeri e per gli studenti domiciliati in Svizzera deve essere socialmente sopportabile.
2bis Per gli studenti stranieri che prendono domicilio in Svizzera a scopo di studio o che non hanno domicilio in Svizzera possono essere fissate tasse d’iscrizione più alte; queste possono ammontare al massimo al triplo delle tasse d’iscrizione degli studenti di cui al capoverso 2.
3 … . Nel contempo propone al Consiglio federale il discarico sottoponendogli una proposta sull’impiego dell’eventuale eccedenza di ricavi.
4 Il Consiglio dei PF pubblica la relazione sulla gestione una volta approvata.
Art. 35a, rubrica e cpv. 5
Finanze e contabilità
5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle finanze e la contabilità.
Art. 35abisSistema di controllo interno e di gestione del rischio
Nel quadro del mandato del Consiglio federale, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema di controllo interno e di gestione del rischio.
Art. 35ater
Articolo 35abis in vigore.
Art. 35ater cpv. 1
1 Il Consiglio dei PF istituisce il servizio «Audit interno».
Art. 35aquaterTesoreria
1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità del settore dei PF nell’ambito della sua tesoreria centrale.
2 l’AFF concede al settore dei PF prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.
3 L’AFF e il Consiglio dei PF definiscono i particolari in un contratto di diritto pubblico.