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Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 7 pagine
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Legge sui
PF
RU 2015
Titolo della sezione 3 e art. 20a e 20b da inserire prima del titolo del capitolo 3
Sezione 3: Garanzia dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica
Art. 20a Regole, procedura e sanzioni
1
I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull’integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
2 I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.
3 Le sanzioni per la violazione di queste regole si fondano sulle disposizioni in materia di diritto del personale e sulle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.
Art. 20b Fornitura e richiesta di informazioni
1
Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono fornire informazioni, nel singolo caso e su precisa richiesta scritta, agli organi di università nazionali ed estere nonché a istituti di ricerca o di promozione della ricerca incaricati di individuare e sanzionare comportamenti scientifici scorretti, in particolare per sapere:
a. se i loro membri hanno violato le regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica o se sussiste il sospetto fondato di una tale violazione;
b. quali sanzioni sono state inflitte alle rispettive persone.
2 Essi possono, dal canto loro, chiedere informazioni su eventuali violazioni o sul sospetto di eventuali violazioni delle regole da parte dei loro membri agli organi competenti di altri istituti con cui intrattengono o intendono stringere partenariati di ricerca.
3 Le informazioni possono essere fornite o richieste soltanto se sussiste il sospetto fondato di violazione delle regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica.
4 Alle persone interessate deve essere comunicato per scritto, al più tardi nel momento in cui le informazioni vengono fornite o richieste:
a. a chi sono state fornite o a chi sono state richieste;
b. a quale scopo sono state fornite o richieste.
5
Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata se questo potrebbe compromettere un procedimento penale. Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento si informa senza indugio la persona interessata, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.
6
Il diritto a fornire o a richiedere informazioni si prescrive in cinque anni dal momento in cui il Consiglio dei PF, i PF o gli istituti di ricerca sono venuti a conoscenza della