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Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 4 pagine

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O sugli esami LPMed 811.113.3

3 Nelle sue disposizioni di cui all’articolo 5a lettera a, la MEBEKO stabilisce:

a. secondo quali criteri è modificata la sede d’esame;

b. secondo quale procedura si decidono i candidati interessati dalla modifica; e

c. entro quando i candidati interessati devono essere informati sul cambio di sede.

Art. 12c Lingua d’esame

In linea di principio la lingua d’esame è la lingua ufficiale della sede d’esame scelta. Sono possibili eccezioni per quanto concerne l’utilizzo di questionari identici.

Art. 13 cpv. 2 Frase introduttiva

2 I candidati che, conformemente all’articolo 12 capoverso 2 LPMed, intendono presentarsi all’esame federale di chiropratici devono dimostrare, contestualmente all’iscrizione di cui all’articolo 12 capoverso 2 della presente ordinanza:

[elementi soppressi]

Art. 23 Sanzioni

1 La MEBEKO, sezione «Formazione», può annullare un esame federale superato se risulta che il candidato ha ottenuto indebitamente l’ammissione fornendo indicazioni false o incomplete. Può dichiarare che l’esame federale non è stato superato se il candidato ha influenzato l’esito dell’esame con mezzi illeciti.

2 I responsabili di sede possono allontanare dalla singola prova interessata un candidato che, durante l’esame federale, si comporta in modo sconveniente o cerca di influenzare l’esito con mezzi illeciti.

3 I responsabili di sede comunicano alla MEBEKO, sezione «Formazione», tutti gli eventi di cui al capoverso 2, indipendentemente dal fatto che abbiano allontanato o meno i candidati in questione dalla singola prova interessata.

4 Secondo la gravità della colpa del candidato, la MEBEKO, sezione «Formazione», può dichiarare l’esame federale «non superato».

Art. 25 Comunicazione dei dati

1 La MEBEKO, sezione «Formazione», trasmette regolarmente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tutti i dati riguardanti i candidati che hanno superato l’esame federale conformemente all’articolo 24 capoverso 1 lettere a–g, affinché siano riportati nel registro delle professioni mediche.

2 Su richiesta, essa comunica al segretariato dell’incaricato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l’esame federale di medicina umana, odontoiatria, chiropratica o farmacia.

3 Su richiesta, essa comunica all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, all’attenzione del Servizio veterinario coordinato, il cognome, il nome,