Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 5 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

AVAMPROGETTO / marzo 2016

Rapporto esplicativo sulla revisione dell’ordinanza del 26 novembre 20081 concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed)

1. Situazione iniziale

L’ordinanza sugli esami LPMed è entrata in vigore il 1° gennaio 2009, mentre la sua prima revisione il 1° gennaio 2011. Nella pratica le disposizioni si sono rivelate sostanzialmente efficaci.

Le singole professioni mediche hanno sviluppato ulteriormente i propri cataloghi degli obiettivi didattici. Questi sviluppi e altri adeguamenti dei cataloghi degli obiettivi didattici, essenziali in virtù della revisione del 20 marzo 20152 della legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche (LPMed), rendono necessaria una revisione dell’ordinanza sugli esami LPMed, che offre inoltre la possibilità di adeguare o completare altri punti.

2. In merito alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 2: Contenuto, forma e valutazione dell’esame federale

Articolo 3 Contenuto e forma dell’esame federale

Capoverso 1: i cataloghi degli obiettivi didattici vigenti, che risalgono al 2008, devono essere adeguati e aggiornati sulla base delle esperienze raccolte duranti gli esami federali, svolti per la prima volta nel 2011. Con la modifica del 20 marzo 2015 della LPMed si sono introdotti nuovi obiettivi formativi, riguardanti in particolare la medicina complementare (cfr. art. 118a Cost.) e le cure mediche di base (cfr. art. 117a Cost.). Tali obiettivi devono essere recepiti nei cataloghi degli obiettivi didattici per poter essere attuati nell’ambito della formazione. L’attuazione, a sua volta, è la condizione necessaria affinché questi contenuti possano essere valutati negli esami federali. Per tale motivo, nella nota a piè di pagina relativa a questa disposizione, si rinvia agli attuali cataloghi degli obiettivi didattici del…4.

Capoverso 2: l’attuale articolo 4 capoverso 1 è integrato nell’articolo 3 e la sua rubrica debitamente adeguata. Secondo questa disposizione, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) disciplina, dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione», i principi e i dettagli delle diverse forme di esame. Il DFI stabilisce in particolare quali forme di esame possono essere impiegate negli esami federali e come si presentano a grandi linee dal punto di vista formale.

Articolo 4 Forma dell’esame federale

Il capoverso 1 sarà integrato nell’articolo 3 capoverso 2. Il capoverso 2 può essere abrogato poiché la forma degli esami è determinata nelle disposizioni della MEBEKO, sezione «Formazione» (cfr. art. 5a). L’articolo 4 può essere dunque interamente stralciato.

Articolo 5 capoversi 4 e 5 Struttura e valutazione

Capoverso 4: il secondo periodo può essere eliminato poiché, nella definizione delle modalità di compensazione delle prestazioni nelle prove parziali, si tratta dei principi della correzione e della

1 RS 811.113.3

2FF 2015 2257

3 RS 811.11

4 I dati non sono ancora disponibili perché attualmente tutti i cataloghi degli obiettivi didattici sono oggetto di revisione.