Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine

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IG eHealth und PH CH si chiedono come garantire che il paziente conosca l’identità del personale ausiliario anche in diverse comunità / comunità di riferimento e possa verificare a chi accorda l’accesso. Propongono la seguente formulazione per l’articolo 8: «[…] Gesundheitsfachpersonen, Hilfspersonen und Gruppen von Gesundheitsfachpersonen verwalten. […]». Basandosi sulle affermazioni riportate a pagina 15 del rapporto esplicativo sull’OCIP (versione tedesca) e nel messaggio sull’articolo 3 LCIP, HIN parte dal presupposto che un professionista della salute possa delegare il trattamento della cartella informatizzata del paziente al suo personale ausiliario, a meno che il paziente non lo abbia espressamente vietato. Raccomandano che il paziente, al momento dell’autorizzazione alla registrazione dei suoi dati nella cartella informatizzata del paziente, consenta ai professionisti della salute da lui autorizzati di ricorrere a personale ausiliario secondo il loro apprezzamento. HIN rimanda alle sue proposte di aggiunta sugli articoli 2 e 3 e, se non verranno accolte, chiede una definizione più precisa di quali professioni / formazioni rientrano nella nozione di «professionista della salute». All’articolo 8 HIN propone di aggiungere due nuovi capoversi: «g. sicherstellen, dass die zugeordneten Hilfspersonen von Gesundheitsfachpersonen für Patientinnen und Patienten jederzeit nachvollziehbar sind;» e «h. die Patientinnen und Patienten über das erstmalige Zuordnen von Hilfspersonen von Gesundheitsfachpersonen informieren». Secondo KSSG l’articolo 8 deve esser completato in modo che siano soddisfatti i seguenti criteri: l’UFSP definisce le categorie professionali che sono considerate «professionisti della salute»; il Cantone definisce i registri federali o cantonali con i quali deve essere verificata l’abilitazione dei professionisti della salute; tutte le categorie professionali che non sono designate espressamente come professionisti della salute sono da considerarsi personale ausiliario ai sensi del numero 1.3 CTO. Infine bisognerebbe aggiungere una lettera con il seguente tenore: «Das BAG kann Gemeinschaften auf Antrag erlauben, aus Gründen der Übersichtlichkeit für die Patientinnen oder die Patienten nur einen Teil der GFS nach aussen zu publizieren».

STSAG avverte che l’autenticazione a due fattori è difficilmente attuabile. Bisognerebbe verificare l’introduzione di un’infrastruttura simile all’HIN-Access-Gateway come equivalente ammesso per l’accesso autentificato. Riguardo alla gestione dei professionisti della salute, HÄ CH e ÄTG chiedono una semplificazione. Propongono due modalità di gestione: un «professional-mode» per tutti coloro che vogliono addentrarsi nella materia nonché gestire e impostare tutto da soli, e un «easy-mode» che permetta di gestire con un «click» e per default tutte le impostazioni in un modo ragionevole e piuttosto libero (ancora da discutere).

I Cantoni NW, ZG e ZH nonché ZAD ritengono che non si dovrebbero usare disposizioni indirette, bensì disciplinare direttamente cosa devono fare le comunità. I Cantoni ZG e ZH nonché ZAD avanzano le seguenti proposte di formulazione per l’articolo 8, alle quali aggiungono alcune osservazioni: «Gemeinschaften verwalten die ihnen angehörenden Gesundheitseinrichtungen, Gesundheitsfachpersonen und Gruppen von Gesundheitsfachpersonen. Dabei gelten folgende Grundsätze:

a. Die Gemeinschaft regelt, wie Gesundheitseinrichtungen, Gesundheitsfachpersonen und Gruppen von Gesundheitsfachpersonen ihr beitreten oder sie verlassen [Cosa devono disciplinare esattamente le comunità? È necessario disciplinare in dettaglio gli ingressi e le uscite? È veramente necessaria questa disposizione?]

b. Die Gemeinschaft identifiziert die Gesundheitsfachpersone [Strumenti d’identificazione? Cosa deve verificare esattamente la comunità? Quando identifica?]

c. Die Gemeinschaft aktualisiert die Daten im Abfragedienst der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen nach Art. 40.

d. Die Gemeinschaft lässt Zugriffe auf das elektronische Patientendossier nur zu, wenn dafür ein gültiges Identifikationsmittel verwendet wird, das von einem nach Art. 30 zertifizierten Herausgeber stammt.

e. Die Gemeinschaft informiert Patientinnen und Patienten über Eintritte von Gesundheitsfachpersonen in Gruppen von Gesundheitsfachpersonen.»

Lettere b e c: ASPS e Spitex fanno notare che in Svizzera non esiste finora un registro completo per infermieri diplomati. La legge sulle professioni sanitarie prevede la creazione di un registro nazionale, ma visto che non potrà entrare in vigore all’inizio del 2017, è necessaria una soluzione transitoria. L’OCIP dovrebbe prevedere un registro completo o definire un processo transitorio affinché anche gli