Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine

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accedere a queste informazioni in caso di bisogno. SCH propone di aggiungere l’opzione «opt-in» con il seguente complemento alla lettera f: «die Patientinnen und Patienten mittels einer Opt-in-Option über die Eintritte […]». Anche Economiesuisse, i Cantoni ZG, NW e ZH nonché ZAD sono a favore di una limitazione dell’informazione mediante la soluzione «opt-in». HL7, IHE e Integic scrivono che gli ingressi e le uscite di professionisti della salute devono essere notificati solo quando riguardano i gruppi ai quali il paziente ha concesso il diritto di accesso. Sono del parere che un «muting» delle notifiche potrebbe rendere questo sistema molto più accettabile. Integic raccomanda inoltre di concretizzare la conservazione dei protocolli dopo l’uscita. Per PKS e UDC è sufficiente che i pazienti possano rintracciare in qualsiasi momento gli accessi effettivi alla loro cartella informatizzata. L’intero ospedale dovrebbe riceve l’autorizzazione come gruppo. VGIch scrive che il processo «ingresso di professionisti della salute» dovrebbe essere attivato per tutti i professionisti della salute che entrano in una struttura sanitaria. Secondo il rapporto esplicativo è possibile delegare il processo di ingresso alle strutture sanitarie. Questa disposizione dovrebbe essere interpretata in modo tale da permettere alle strutture sanitarie di determinare da sole chi entra attivamente. Le CTO dovrebbero essere modificate di conseguenza.

Art. 9 Datenhaltung und Datenübertragung

1Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass:

a. die von den Gesundheitsfachpersonen im elektronischen Patientendossier erfassten Daten nach 10 Jahren vernichtet werden;

b. bei einer Aufhebung des elektronischen Patientendossiers nach Artikel 20 Absatz 1 sämtliche Daten vernichtet werden;

c. Daten des elektronischen Patientendossiers nur in Ablagen gespeichert werden, die ausschliesslich dafür vorgesehen sind.

2Sie haben auf Verlangen der Patientin oder des Patienten:

a. bestimmte auf diese oder diesen bezogene Daten im elektronischen Patientendossier nicht zu erfassen;

b. Daten nach Absatz 1 weitere 10 Jahre verfügbar zu machen;

c. bestimmte auf diese oder diesen bezogene Daten aus dem elektronischen Patientendossier zu vernichten.

3Das EDI legt die weiteren Vorgaben für die Verwaltung und die Übertragung der Daten des elektronischen Patientendossiers fest. Es regelt insbesondere:

die Umsetzung der Artikel 1 und 2 Absatz 5;

a. die zu verwendenden Metadaten;

b. die zu verwendenden Austauschformate;

c. die zu verwendenden Integrationsprofile;

d. die Vorgaben betreffend die Protokolldaten.

4Das EDI kann bestimmen, dass die Vorgaben nach Absatz 3 in der Originalsprache veröffentlicht werden und auf eine Übersetzung in die Amtssprachen verzichtet wird.

5Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) kann die Vorgaben nach Absatz 3 dem Stand der Technik anpassen.

HÄ CH e ÄTG chiedono se possono essere adite le vie legali anche in caso di non-accesso alla cartella informatizzata (p. es. per omissione) e desiderano che venga elaborata una perizia legale per chiarire i punti ancora in sospeso dal punto di vista dei pazienti e dei professionisti della salute. PKS e UDC criticano che le disposizioni riguardanti la memorizzazione dei dati sono dispendiose da applicare perché non corrispondono ai processi in uso negli ospedali. In particolare la memorizzazione separata dei dati non offre alcun valore aggiunto ai pazienti, mentre causa notevoli costi supplementari alle comunità.

Capoverso 1: IG eHealth e PH CH osservano che i termini e le definizioni utilizzati nell’articolo 9 sono imprecisi. Chiedono inoltre di aggiungere una lettera del seguente tenore: «Daten im elektronischen Patientendossier einen, von den Gesundheitsfachpersonen erfassten Primärdaten unabhängigen Lebenszyklus haben». Riguardo al capoverso 1 lettera c, ISSS propone l’aggiunta di una lettera d, poiché l’attuale testo non formula dei requisiti sulla tenuta regolare dei dati né esige una prova dell’integrità,