Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

paquet législatif LEtr [ID: 240451]

5 Aspetti giuridici

5.1 Legalità

L’avamprogetto di modifica della LStr si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confederazione per la concessione dell’asilo e la dimora e il domicilio degli stranieri). È conforme alla Costituzione federale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’avamprogetto di modifica è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Vari adeguamenti si fondano su sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Le grandi linee del progetto sono tese in particolare a migliorare la protezione delle vittime nel settore della prostituzione, consolidare la qualità delle misure d’integrazione e limitare le misure di carcerazione per le persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. Tali misure sono compatibili con la Convenzione del 4 novembre 195090 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il Patto internazionale del 16 dicembre 196691 relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell’ONU) e con gli altri impegni internazionali della Svizzera in questo settore.

Anche la regola secondo cui il divieto di viaggio per i rifugiati di uno stesso Stato può essere esteso anche a Stati diversi da quello d’origine o di provenienza è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera e in particolare con la Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Secondo quest’ultima gli Stati contraenti sono tenuti a rilasciare ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio (art. 28 n. 1 della Convenzione). Fatti salvi casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero possibile di Paesi (cfr. par. 4 dell’allegato alla Convenzione). La modifica proposta non limita questo diritto al rilascio di un titolo di viaggio per rifugiati, bensì consente soltanto di limitarne la validità territoriale in casi speciali o eccezionali, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 4 dell’allegato della Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Una situazione speciale è data se si è un sospetto fondato che il rifugiato intenda violare il divieto di recarsi nel proprio Paese d’origine o di provenienza. Sarebbe infatti contrario al senso e allo scopo del riconoscimento se una persona che è stata riconosciuta come rifugiato a causa del pericolo di essere perseguita nel proprio Stato d’origine o di provenienza potesse recarvisi92. Con la possibilità di estendere il divieto di viaggio vigente per i rifugiati anche ad altri Stati, s’intende migliorare l’applicabilità del divieto di recarsi nel Paese d’origine o di provenienza. Conformemente al principio della proporzionalità, il divieto va esteso soltanto a determinati Stati. Inoltre, in presenza di motivi importanti, in singoli casi determinati viaggi potranno essere autorizzati nonostante il divieto.

Utilizzando i dati del sistema API per lottare contro i viaggi jihadisti, la Svizzera si adeguerebbe anche alla risoluzione vincolante 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

5.3 Relazione con il diritto dell’Unione europea

Gli adeguamenti previsti sono conformi al diritto dell’Unione europea. Il progetto mira innanzitutto ad adeguare varie disposizioni in seguito ad alcune critiche avanzate in occasione della

90RS 0.101

91 RS 0.103.2

92 Il documento di viaggio per rifugiati contiene un’osservazione speciale secondo cui esso non è valido per il Paese dal quale il titolare è fuggito.