Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

il periodo 2015-2017 i costi complessivi ammontano a circa 2 milioni di franchi, iscritti nel pre-paquet législatif LEtr [ID: 240451]

ventivo 2016 e nel piano finanziario 2017. I costi del progetto Adeyia sono menzionati al numero 3.2.3. Nel settore del diritto in materia di stranieri, i Cantoni partecipano ai costi dei progetti attraverso le tasse versate per gli sviluppi informatici del sistema SIMIC.

3.2.5 Qualità delle misure d’integrazione

In virtù degli articoli 55 LStr e 13 dell’ordinanza del 24 ottobre 200788 sull’integrazione degli stranieri, la SEM può sostenere progetti e programmi d’importanza nazionale. Ne fanno parte misure volte a garantire la qualità e ad aumentare l’efficacia della promozione dell’integrazione. Uno dei progetti già in corso è «fide – tedesco, italiano, francese in Svizzera, imparare, insegnare, valutare», finanziato con i fondi ordinari della promozione dell’integrazione. Con la realizzazione di fide, la SEM adempie i futuri requisiti degli articoli 6 e 7 LFCo. Il nuovo articolo 57a AP-LStr non ha pertanto ripercussioni sulle finanze e sull’effettivo del personale.

3.2.6 Misure per migliorare l’applicabilità del divieto per i rifugiati riconosciuti di re-

carsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza

L’applicazione del disciplinamento volto a limitare la validità territoriale dei documenti di viaggio per rifugiati avrà ripercussioni esigue e di durata limitata sull’effettivo del personale della Confederazione, poiché i divieti di viaggio dovranno essere comunicati ai rifugiati interessati. Sarà inoltre necessario esaminare eventuali domande dei richiedenti di recarsi in uno Stato limitrofo del loro Stato d’origine o di provenienza. A seconda delle modalità di applicazione ciò potrebbe rendere necessari alcuni posti di lavoro supplementari.

L’inserimento nella legge della presunzione di una domandi di protezione nel caso in cui un rifugiato si reca nello Stato d’origine o di provenienza non ha ripercussioni finanziarie o sul personale. Non è al momento possibile stimare l’entità di eventuali risparmi, ad esempio nelle spese di aiuto sociale, in seguito a un maggior numero di revoche dello statuto di rifugiato come conseguenza dei suddetti viaggi.

88 RS 142.205