Progetto

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 15 pagine

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Scuola universitaria

Capitolo 2: Sussidi per gli investimenti

Sezione 1: Diritto al contributo

Art. 3 Progetti di costruzione delimitati

I progetti di costruzione che fanno l’oggetto di un’assegnazione di sussidi devono essere chiaramente delimitati e riferiti a un insieme, ovvero a uno o più edifici contigui oppure a un’ala circoscritta di un edificio.

Art. 4 Delimitazione di progetti parziali

In presenza di vari progetti parziali, la SEFRI decide in merito alla delimitazione tra un progetto e l’altro. Questa delimitazione va mantenuta nel seguito della procedura.

Art. 5 Superficie libera esterna computabile

1 Determinante è la superficie libera esterna sistemata secondo la norma SIA 4165.

2 Non danno diritto ai sussidi le superfici al di fuori dei confini delle particelle o le superfici a uso pubblico.

Art. 6 Elaborazione del progetto e lavori supplementari

1 Danno diritto ai sussidi le spese relative all’elaborazione del progetto di costruzione propriamente detto.

2 Le spese connesse ai lavori supplementari di pianificazione e di elaborazione di varianti nonché quelle dei concorsi di architettura, nella misura in cui siano appropriati, possono dare diritto ai sussidi contemporaneamente al progetto di costruzione a condizione che siano stati iniziati dopo che la SEFRI ha dato il suo preavviso favorevole o su sua iniziativa.

3 Premi in denaro versati e acquisti effettuati nell’ambito di un concorso di architettura danno diritto ai sussidi e non sono compresi nel forfait per unità di superficie.

Art. 7 Impianti polivalenti, posteggi in superficie e sotterranei

1 Per quanto riguarda gli impianti polivalenti, danno diritto ai sussidi soltanto le parti destinate ai settori di cui all’articolo 19 capoverso 1 O-LPSU.

2 I posteggi per disabili e per veicoli di servizio, in superficie o sotterranei, danno diritto ai sussidi in quanto parti integranti della costruzione.

5 Superfici e volumi di edifici, versione 2003. La norma può essere acquistato presso la Società svizzera degli ingegneri e architetti, www.sia.ch > Servizi > sia-norm oppure consultata gratuitamente presso la Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna.