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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

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Avamprogetto del 17.05.2016 Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)

del ....

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

ordina:

Capitolo 1: Competenze

Art. 1 Consigliere federale competente

(art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 2 LPSU)

1 Il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) rappresenta la Confederazione nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

2 La supplenza di detto consigliere federale è definita mediante la regola generale delle supplenze in seno al Consiglio federale.

3 Il capo del DEFR informa il Consiglio federale prima delle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie in forma di assemblea plenaria (Assemblea plenaria) se sono trattati affari di ampia portata politica e finanziaria.

Art. 2 Ufficio federale competente

(art. 14 cpv. 4 LPSU)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) gestisce gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

1 RS 414.20