Progetto

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 15 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Scuola universitaria

i. per quanto riguarda le trasformazioni, sussidi federali ottenuti negli ultimi 25 anni.

Art. 23 Approvazione di modifiche dei progetti

1 Le modifiche di progetti che determinano importanti spese supplementari per quanto concerne i sussidi oppure modifiche importanti del programma necessitano l’approvazione scritta della SEFRI prima di essere attuate.

2 Una modifica è importante se il programma approvato di ripartizione dei locali di un progetto di costruzione viene modificato in maniera fondamentale.

Capitolo 3: Sussidi per le spese locative

Art. 24 Investimenti in oggetti locativi

1 Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate.

2 La SEFRI delimita nel caso specifico i sussidi per gli investimenti edilizi da quelli per le spese locative e coordina l’elaborazione delle domande riguardanti gli uni e gli altri.

3 Se la durata del contratto di locazione è inferiore alla durata di utilizzo di cui all’articolo 41 capoverso 1 lettera b O-LPSU, i sussidi per gli investimenti edilizi non sono versati.

4 I sussidi per gli investimenti edilizi sono capitalizzati e detratti dai sussidi annuali per le spese locative.

Art. 25 Presentazione della domanda

La domanda è presentata in forma completa quando contiene informazioni concernenti l’edificio utilizzato in merito a:

a. scopo e caratteristiche;

b. utenti;

c. bisogni;

d. spese annuali ricorrenti per la locazione;

e. durata del contratto di locazione (incluse le opzioni);

f. adempimento della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra scuole universitarie;

g. sostenibilità e relativi standard cantonali in materia di ecologia ed energia;

h. rispetto dei diritti dei disabili;

i. economicità.