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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 15 pagine
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Scuola universitaria
i. per quanto riguarda le trasformazioni, sussidi federali ottenuti negli ultimi 25 anni.
Art. 23 Approvazione di modifiche dei progetti
1 Le modifiche di progetti che determinano importanti spese supplementari per quanto concerne i sussidi oppure modifiche importanti del programma necessitano l’approvazione scritta della SEFRI prima di essere attuate.
2 Una modifica è importante se il programma approvato di ripartizione dei locali di un progetto di costruzione viene modificato in maniera fondamentale.
Capitolo 3: Sussidi per le spese locative
Art. 24 Investimenti in oggetti locativi
1 Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate.
2 La SEFRI delimita nel caso specifico i sussidi per gli investimenti edilizi da quelli per le spese locative e coordina l’elaborazione delle domande riguardanti gli uni e gli altri.
3 Se la durata del contratto di locazione è inferiore alla durata di utilizzo di cui all’articolo 41 capoverso 1 lettera b O-LPSU, i sussidi per gli investimenti edilizi non sono versati.
4 I sussidi per gli investimenti edilizi sono capitalizzati e detratti dai sussidi annuali per le spese locative.
Art. 25 Presentazione della domanda
La domanda è presentata in forma completa quando contiene informazioni concernenti l’edificio utilizzato in merito a:
a. scopo e caratteristiche;
b. utenti;
c. bisogni;
d. spese annuali ricorrenti per la locazione;
e. durata del contratto di locazione (incluse le opzioni);
f. adempimento della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra scuole universitarie;
g. sostenibilità e relativi standard cantonali in materia di ecologia ed energia;
h. rispetto dei diritti dei disabili;
i. economicità.