Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/1: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone · 12 pagine

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federale approva mediante un decreto federale semplice l’introduzione di uno Stato nell’elenco

dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f MCAA, ovvero non sottostà a referendum facoltativo.

6 Ripercussioni finanziarie

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone dovrebbe rafforzare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale, migliorare la prevedibilità del diritto e agevolare l’accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari attivi a livello internazionale. Nel quadro del dialogo finanziario verranno condotti colloqui sui servizi finanziari transfrontalieri, in cui si mirerà a semplificare l’accesso al mercato e ad aumentare la certezza del diritto per questo tipo di servizi, che potrebbero offrire ai fornitori svizzeri di servizi finanziari nuove opportunità commerciali (cfr. n. 4.5).

Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone va osservato che, soprattutto durante la fase introduttiva, le istituzioni finanziarie interessate dovranno far fronte a costi supplementari. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sulle istituzioni finanziarie svizzere. Non si può escludere tuttavia che la regolarizzazione fiscale degli averi patrimoniali dei clienti esteri gestiti dalle istituzioni finanziarie svizzere si traduca in una tendenza a una diminuzione di tali averi. La fuga di capitali dovuta all’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere soddisfatte. In questo contesto le disposizioni concernenti la denuncia spontanea in Giappone dovrebbero aver fatto evolvere la situazione in materia di averi patrimoniali non dichiarati (cfr. n. 4.3).

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone non dovrebbe comportare alcuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché le principali piazze finanziarie concorrenti si sono a loro volta impegnate ad adottare lo standard globale. Al contempo i vantaggi concorrenziali tradizionali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, acquisteranno in futuro un peso ancora maggiore, ripercuotendosi in modo positivo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.

L’attuazione dello standard globale provocherà per le autorità delle contribuzioni federali e cantonali un onere finanziario supplementare.

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali, bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera verso le autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà dall’estero sulla base della reciprocità convenuta negli accordi con gli Stati partner.

Sulla base delle comunicazioni della Svizzera verso l’estero, per Confederazione e Cantoni sono possibili minori entrate poiché gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all’attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile. I minori margini e un eventuale diminuzione degli averi patrimoniali gestiti per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo i proventi dell’imposta sull’utile e provocando indirettamente un’eventuale diminuzione dell’occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuoteranno sulle entrate dell’imposta sul reddito. A causa dell’obbligo de facto di rivelare (regolarizzare) con lo scambio automatico di informazioni redditi finora non dichiarati, si prevede un aumento delle domande di rimborso dell’imposta preventiva da parte di persone straniere. Detratta l’imposizione di base, che non può essere rimborsata, ciò potrebbe ridurre le entrate dall’imposta preventiva.

Inversamente, la reciprocità dello scambio automatico di informazioni racchiude un potenziale aumento delle entrate fiscali connesse con gli averi patrimoniali attualmente non dichiarati detenuti da contribuenti svizzeri presso agenti pagatori esteri. Tali averi potranno venire alla luce sulla base delle comunicazioni provenienti dall’estero o delle denunce spontanee (senza conseguenze penali) dei contribuenti.

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