Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/1: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone · 12 pagine
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Poiché il Giappone è membro del G8 e del G20, si può presupporre che questo Stato voglia ampliare la sua rete di scambi automatici di informazioni anche con altri Stati e piazze finanziarie. Occorre inoltre osservare che il Forum globale, garante della buona esecuzione dello standard a livello internazionale, sta attualmente elaborando un processo di sorveglianza per l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni negli Paesi impegnati. Ne risulterà una valutazione tra pari di tutti gli Stati interessati che, tenendo conto dell’allestimento di una rete di Stati soddisfacente, mirerà a garantire pari condizioni tra i partner impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Il G20 verrà informato tramite dei rapporti periodici.
I lavori del Forum globale indicano che gli Stati avanzano nell’attuazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni. La maggior parte Stati che si sono impegnati a introdurlo nel 2016 («early adopters») è pronta per l’applicazione dal 1° gennaio di quest’anno. Gli Stati del secondo gruppo (2017/2018) progrediscono nella loro preparazione, in particolare Hong Kong e Singapore.
È infine importante sottolineare che nella maggior parte degli Stati la scelta dei Paesi con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni è di competenza del Governo e non necessita di approvazione parlamentare. Per questa ragione questi Paesi sono in grado di allestire rapidamente un’importante rete di Stati partner con cui verrà introdotto lo scambio automatico di informazioni. In Svizzera, conformemente all’ordine delle competenze e alla procedura legislativa, ogni attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni in base al MCAA è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea federale. Il rispetto della procedura legislativa implica, nel caso specifico dello scambio automatico di informazioni, il rapido avvio dei negoziati con gli Stati partner affinché l’introduzione dello scambio automatico di informazioni avvenga nel 2017 con un numero soddisfacente di Stati
conformemente agli impegni internazionali presi nei confronti del Forum globale.
5 Commento ai singoli articoli del decreto federale
Il decreto oggetto della presente consultazione ha le disposizioni seguenti:
Art. 1
Con il presente articolo l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che il Giappone deve figurare nell’elenco degli Stati con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali. Esso permette inoltre di tener conto delle procedure di approvazione relative alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, al MCAA, alla LSAI e al presente avamprogetto.
Art. 2
L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 della Costituzione, Cost.). Pur non essendo un trattato internazionale ai sensi dell’articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti a quelli di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni, poiché permette di attuare in modo concreto il MCAA (in merito alle conseguenze dell’attuazione del MCAA, cfr. il messaggio del 5 giugno 2015 relativo all’approvazione del MCAA e alla sua attuazione). Il decreto federale deve quindi essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
Tuttavia, se la LSAI entra in vigore prima del voto finale del presente decreto, l’articolo 39 di questa legge, se approvato dalle Camere, sarà applicabile al decreto. Secondo questo articolo l’Assemblea
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