Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/1: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone · 12 pagine
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2 Basi legali per l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni
In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA).
Questo accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa4, il MCAA5 e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)6 sono state approvate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Il MCAA e la Convenzione sull’assistenza amministrativa costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto.
Nel quadro del MCAA è necessaria un’attivazione bilaterale per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA (sez. 7 par. 2.2 MCAA). Il presente avamprogetto concerne l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con il Giappone, ovvero
l’autorizzazione concessa dall’Assemblea federale al Consiglio federale di comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che il Giappone deve figurare nell’elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 del MCAA.
3 Andamento e risultato dei negoziati
Le discussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni si sono svolte sottoforma di conferenze telefoniche tra i rappresentanti del Ministero delle finanze giapponese e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). La delegazione svizzera ha condotto i negoziati sulla base dei mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. La Svizzera e il Giappone hanno manifestato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni con una dichiarazione congiunta che è stata firmata il 28 gennaio 2016. Si è inoltre discusso sulle possibilità di regolarizzazione e sulla confidenzialità in entrambi i Paesi. Le questioni concernenti l’accesso al mercato sono tematizzate nel quadro del dialogo finanziario che si tiene regolarmente con il Giappone. La dichiarazione congiunta con il Giappone non contiene dunque alcuna clausola specifica concernente l’accesso al mercato.
4 Valutazione
4.1 Relazioni economiche e politiche
Il Giappone è la terza economia mondiale e uno Stato di diritto riconosciuto per la sua integrità. La Svizzera e il Giappone mantengono eccellenti e intese relazioni. Dal punto di vista politico, oltre alla sua funzione di membro del G8 e del G20, il Giappone è uno degli Stati partner della Svizzera più importanti e con più affinità in Asia. Il Giappone è anche membro di organizzazioni internazionali centrali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e delle sue istituzioni, come il Fondo monetario internazionale (FMI) o l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Banca mondiale. Dal 1° settembre 2009 è in vigore un Accordo di libero scambio7 tra i due Paesi. Nel 2014 il volume commerciale bilaterale ammontava a circa 10 miliardi di franchi. Il Giappone è dunque in ordine di importanza
4 FF 2015 7917
5 FF 2015 7947
6 FF 2015 7949
7 RS 0.946.294.632
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