Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/1: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone · 12 pagine
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4.3 Regolarizzazione del passato
Secondo i mandati adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014, lo scambio automatico di informazioni può essere introdotto soltanto se esistono meccanismi appropriati che, se necessario, permettano ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale e garantiscano in questo modo una transizione ordinata verso il nuovo sistema di scambio di informazioni.
Il Giappone non dispone di alcun programma di regolarizzazione specifico ai valori patrimoniali non dichiarati. In caso di denuncia spontanea di valori patrimoniali non dichiarati il vigente diritto giapponese prevede che i contribuenti interessati debbano versare le imposte da pagare con gli interessi e multa. La multa non può essere ridotta in caso di denuncia spontanea. A seconda della gravità della non dichiarazione esse varia da 500 000 Yen (4 000 fr. ca.) per non aver intenzionalmente compilato la dichiarazione d’imposta senza sottrazione d’imposta fino a 10 milioni di Yen (oltre 80 000 fr.) per una cosiddetta «sottovalutazione» fraudolenta. Le sanzioni amministrative invece vengono ridotte del 40 % per non aver compilato o compilato erroneamente la dichiarazione d’imposta (con frode fiscale), del 15 % per tutti gli altri casi e del 5 % in caso di imposte non pagate. Non è prevista alcuna sanzione amministrativa in caso di «sottovalutazione». Il diritto giapponese prevede anche pene detentive che vanno da un anno al massimo per non aver compilato o compilato erroneamente la dichiarazione d’imposta (senza frode fiscale) fino a 10 anni al massimo per non aver compilato o compilato erroneamente la dichiarazione d’imposta (con frode fiscale) o «sottovalutazione» fraudolenta. Secondo informazioni della delegazione giapponese è possibile rinunciare alla pena detentiva nei confronti di contribuenti che hanno effettuato una denuncia spontanea. Le possibilità di regolarizzazione secondo il diritto giapponese sono considerate nel complesso adeguate per garantire un ordinato passaggio allo scambio automatico di informazioni, in particolare visto che in caso di denuncia spontanea le pene amministrative relativamente alte vengono sensibilmente ridotte e che si possa rinunciare alla pena detentiva.
Dall’inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere alla denuncia spontanea non punibile e al recupero d’imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regolarizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del 5 giugno 2015 relativo al MCAA e alla LSA.10
4.4 Confidenzialità e sicurezza dei dati
4.4.1 In generale
In generale la cooperazione fiscale è strettamente inquadrata da accordi internazionali che pongono elevate esigenze in materia di confidenzialità e di impiego di dati fiscali (art. 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa; sez. 5 MCAA; art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE). Nel quadro dei negoziati è pertanto importante verificare l’esistenza di una legislazione in materia di protezione dei dati e che il trattamento e l’utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali avverranno nel quadro limitato degli accordi internazionali di cui sopra. La protezione materiale dei dati è dunque principalmente garantita tramite le norme del diritto fiscale.
Inoltre, con il Giappone non è stata in passato segnalata alcuna difficoltà in termini di protezione dei dati per quanto concerne la cooperazione fiscale in materia di scambio di informazioni su domanda, oggetto di una prassi ormai pluriennale. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha inoltre considerato conforme alla legge sulla protezione dei dati lo scambio di informazioni sulla base della CDI e della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Gli aspetti concernenti la protezione dei dati relativi allo scambio automatico di informazioni non sono fondamentalmente diversi da quelli relativi allo scambio di informazioni su domanda (cfr. n. 1.9.1. del 19° rapporto d'attività 2011/2012 dell'IFPDT11). Tuttavia, se sembrano insufficienti, il Dipartimento federale
10 FF 2015 4467, pag. 4534
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