Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/1: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone · 12 pagine
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il decimo partner commerciale della Svizzera. Dal 30 dicembre 2011 è pure in vigore il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito in vigore dal 1971 (CDI Svizzera – Giappone)8. Questo Protocollo contiene una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard OCSE. Il Giappone è pure un membro influente del Forum globale e fa parte del gruppo peer review che effettua una valutazione tra pari.
Tenuto conto di queste considerazioni il Giappone corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con il Giappone. Dopo l’Australia, la Svizzera può inoltre attuare lo standard globale con un altro importante Paese del G20 e dunque accentuare ancor di più la sua intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale.
4.2 Attuazione delle necessarie basi legali
In generale
Per introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- la Convenzione sull’assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati;
- entrambi gli Stati hanno firmato il MCAA;
- entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali necessarie per applicare lo standard globale;
- entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA la loro intenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l’altro Stato.
Il Giappone ha firmato sia la Convenzione sull’assistenza amministrativa che il MCAA. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata dal Giappone il 3 novembre 2011 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2013. Il MCAA è stato firmato il 29 ottobre 2015. Il Giappone, come la Svizzera, si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e ad effettuare il primo scambio nel 2018.
Il Giappone dispone dunque delle basi legali necessarie all’introduzione dello scambio automatico di informazioni sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa e del MCAA. La legislazione di applicazione giapponese dovrebbe poter entrare in vigore il 1° gennaio 2017 al più tardi.
Per la Svizzera la Convenzione sull’assistenza amministrativa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Conformemente alle disposizioni di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa, bisognerà concludere con il Giappone un accordo complementare ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che è di competenza del Consiglio federale secondo l’articolo 4 del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale9. In questo modo l’attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dunque l’attuazione dello scambio automatico di informazioni può essere convenuto dal 1° gennaio 2017. Tali accordi complementari devono essere di principio conclusi con tutti gli Stati partner con cui è prevista l’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2017 sulla base dell’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
Creazione delle basi legali in Svizzera
La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013 e il MCAA il 19 novembre 2014. L’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull’assistenza amministrativa, il MCAA e la LSAI il 18 dicembre 2015. Così, in assenza di referendum, la Svizzera disporrà delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati.
8 RS 0.672.946.31
9 FF 2015 7949
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