Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/1: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
La prassi in materia di scambio di informazioni su domanda, in particolare per quanto concerne la confidenzialità, è pure oggetto di una valutazione specifica da parte del Forum globale.12
Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, il Giappone offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme («compliant»). Tutti gli accordi del Giappone sullo scambio di informazioni in ambito fiscale contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste clausole il «Act on General Rules for National Taxes» giapponese (art. 126) e le direttive amministrative dell’autorità fiscale nazionale contengono disposizioni concernenti la confidenzialità per i collaboratori delle autorità fiscali. Il «National Public Service Act» (art. 100) contiene le disposizioni generali concernenti la confidenzialità per tutti gli impiegati pubblici del Giappone. Sulla base del «Act on the Protection of Personal Information Held by Administrative Organs» vengono effettuati i controlli periodici relativi al rispetto di queste norme.
Per quanto concerne i diritti delle persone cui vengono trattati i dati, l’esame effettuato dal DFF sulla base delle informazioni fornite dall’ambasciata svizzera in Giappone permette di giungere alla conclusione che il Giappone dispone di una legislazione sufficiente in materia. La legislazione è composta da due leggi emanate nel 2005, ovvero l’«Act on the Protection of Personal Information Retained by Administrative Agencies» (APPIA) e l’«Act on the Protection of Personal Information» (APPI). Quest’ultima legge viene applicata quando le autorità delegano a privati compiti che richiedono l’elaborazione di dati protetti. Entrambe le leggi accordano alle persone interessate il diritto di accesso e di rettifica dei propri dati. La trasmissione dei dati necessita di principio l’accordo delle persone interessate. Sono previste eccezioni a questi diritti (ad es. in caso di procedura penale o in situazioni di urgenza).
Conclusione
Dalle esperienze fatte sinora con il Giappone, la valutazione del Forum globale concernente lo scambio di informazioni su domanda del Giappone e la valutazione del DFF permettono di rilevare che questo Paese dispone di un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali adeguato ai fini dello scambio automatico di informazioni. Il Giappone dispone inoltre di una legislazione in materia di protezione dei dati che accorda un elevato livello di protezione riguardo il trattamento dei dati delle persone interessate.
4.5 Accesso al mercato
Il mandato di negoziazione dell’8 ottobre 2014 preconizza anche di rivendicare la questione concernente l’accesso al mercato in occasione dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni. Il mercato giapponese non fa parte dei mercati target dei fornitori di servizi finanziari per quanto concerne le operazioni transfrontaliere. Esiste non dimeno un interesse di principio relativo all’ampliamento delle possibilità in materia di operazioni transfrontaliere e all’aumento della certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari. Svizzera e Giappone dispongono già di un trattato internazionale in ambito di fornitura di servizi transfrontalieri, l’Accordo bilaterale di libero scambio in vigore dal 1° settembre 2009. I due Paesi conducono inoltre dagli anni Novanta un dialogo finanziario in cui vengono discusse le evoluzioni sui mercati finanziari e in ambito di regolarizzazione. Nel quadro del dialogo finanziario con il Giappone le questioni inerenti all’accesso al mercato continueranno ad essere tematizzate.
L’accesso al mercato sarà affrontato nell’ottica della ricerca di possibili miglioramenti.
4.6 Condizioni concorrenziali eque («level playing field»)
La Svizzera ha adottato lo standard globale, al quale essa stessa ha fornito un contributo attivo nell’elaborazione. Lo standard globale permette pari condizioni («level playing field») per quanto concerne la concorrenza tra le piazze finanziarie, poiché queste regole valgono per tutti.
A tal proposito occorre sottolineare che il Giappone, come la Svizzera, si è impegnato presso il Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017 con il primo scambio nel 2018.
12 http://eoi-tax.org/jurisdictions/#default > Japan.
242 \ COO 9/12