Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo
- 66 -
dagli altri provvedimenti. Si ipotizza ad esempio che anche un completo scarico di costi delle compagnie aeree in virtù della partecipazione al SSQE porterebbe a un aumento dei prezzi dei biglietti inferiore all’uno per cento per passeggero.108
8.3.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Rispetto a oggi, le spese d’esecuzione per la Confederazione cambieranno complessivamente poco a seguito dei provvedimenti proposti o degli inasprimenti degli strumenti esistenti. Per la maggior parte dei provvedimenti si possono continuare a utilizzare i canali d’esecuzione già esistenti. Un onere supplementare è dovuto alle prescrizioni sulle emissioni per gli autofurgoni nuovi e i trattori a sella leggeri, che però si aggiungeranno già prima del 2020. Anche il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni con quello dell’UE e la conseguente inclusione del trasporto aereo portano già prima del 2020 a maggiori spese d’esecuzione. Contemporaneamente, con l’aumento della quantità complessiva dei diritti di emissione, crescono però anche i proventi dalle vendite all’asta, che vengono accreditati al bilancio generale della Confederazione, per il quale c’è tuttavia da attendersi un calo dei proventi dovuto a minori entrate risultanti dall’imposizione degli oli minerali poiché, mediante le prescrizioni in materia di emissioni di CO2 per le automobili nuove, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, nonché la sostituzione con biocarburanti, va ridotta la vendita di carburanti fossili. Ciò tocca anche il FOSTRA, previsto in futuro, nonché il finanziamento speciale del traffico stradale. Per quanto riguarda quest’ultimo, anche i Cantoni sono toccati da una diminuzione dei proventi.
Per l’esenzione dalla tassa (nonSSQE) e l’obbligo di compensazione per importatori di carburanti vengono proposte semplificazioni, che assieme alle esperienze sviluppate nel frattempo nell’esecuzione dovrebbero ridurre l’onere per la Confederazione. Poiché, con l’aumentare dell’aliquota della tassa, un maggior numero di imprese potrebbe adoperarsi per ottenere un’esenzione, questo guadagno in termine di efficienza viene però annullato. Nel caso dell’obbligo di compensazione, l’attuazione delle raccomandazioni del CDF genera spese supplementari, così che, nonostante le semplificazioni, l’onere per la Confederazione nel complesso dovrebbe rimanere press’a poco uguale rispetto a oggi.
Ai Cantoni vengono trasferiti compiti, in particolare nel settore degli edifici. L’esecuzione del divieto sussidiario per riscaldamenti a base di vettori fossili verrebbe totalmente delegata a loro. Rispetto a oggi, ne conseguirebbe un netto aumento delle spese, che però si verificherà solamente il 2029 e soltanto se i Cantoni non hanno già inserito provvedimenti simili nella loro legge sull’energia. Nel contesto del Programma Edifici, fino al 2025 quanto all’esecuzione non cambia nulla rispetto al progetto sulla Strategia energetica 2050. Dal 2026 le spese d’esecuzione dei Cantoni per tale programma diminuiranno costantemente. A livello di esecuzione, i Cantoni non sono o non sono più toccati dagli altri provvedimenti. Nell’adattamento ai cambiamenti climatici, in futuro i Cantoni saranno maggiormente coinvolti nei lavori fondamentali. Attraverso i provvedimenti adottati nei singoli settori interessati dai cambiamenti climatici i Cantoni già oggi sono esortati a presentare periodicamente rapporto.
Allegati:
(1) Accordo di Parigi (2) Disegno di Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas serra (Legge sul CO2) superiore di 12 ct./l di carburante nel 2030 si è ipotizzato: aliquota di compensazione in Svizzera del 15 % (gli altri strumenti verranno attuati come proposto e dispiegano l’effetto previsto) a prezzi di 300 franchi/t CO2eq; aliquota di compensazione all’estero del 60 % a prezzi di 35 franchi/t CO2eq.
108 Cfr. anche Infras (2011): Beurteilung von Szenarien zur Integration der Schweizer Zivilluftfahrt in ein System mit Preisen für CO2-Emissionen