Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
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Il divieto sussidiario per i riscaldamenti, che sarà introdotto al più presto dal 2029 per le costruzioni nuove e la completa sostituzione di impianti di riscaldamento a base di vettori fossili, comporterebbe in primo luogo costi per i proprietari, che fino ad allora continuano a riscaldare con sistemi di riscaldamento a base di vettori fossili (e non beneficiano di deroghe). Nel 2014 i sistemi di riscaldamento alimentati con energie rinnovabili hanno già raggiunto una quota di mercato pari a circa il 90 per cento nelle nuove costruzioni di imprese, edifici pubblici e case mono- e multifamiliari.104 Nel complesso, nel 2029 soluzioni con energie rinnovabili per le costruzioni nuove, come pure per dovrebbero a lungo termine essere vantaggiose. I costi per i singoli soggetti al divieto sussidiario, possono differenziarsi fortemente a seconda delle caratteristiche tecniche dell’edificio. Sarebbero soggetti a un divieto per gli impianti di riscaldamento a base di agenti fossili soltanto i proprietari non ancora passati a sistemi di riscaldamento rinnovabili, poiché ad esempio il Programma Edifici stanzia incentivi a tal fine o lo prescrive al Cantone di domicilio oppure prevede altri incentivi (p. es. premio alla demolizione nel Cantone di Berna).
Nel periodo 2010–2014, i costi di prevenzione medi nel Programma Edifici ammontavano a 152 franchi per tonnellata di CO .105 In futuro questi costi saliranno leggermente poiché i
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tassi di incentivazione verranno aumentati per sfruttare ulteriore potenziale.
Con il fondo per le tecnologie, per mezzo di fideiussioni si riduce il rischio per il mutuante e il mutuatario ottiene capitale di terzi più conveniente, poiché non deve rimborsare integralmente il rischio. Fondi vengono versati solo in caso di danni, mentre in caso di riuscita le tecnologie innovative consentono di prevenire emissioni di gas serra dirette e indirette. Non è di conseguenza possibile determinare i costi effettivi per tonnellata di CO2 non emessa.
8.3.2 Ripercussioni per le imprese
Le deroghe per le imprese particolarmente esposte devono contribuire a non pregiudicare la competitività internazionale delle stesse. Il collegamento del SSQE svizzero con quello dell’UE parifica i presupposti rispetto alla concorrenza europea. Dopo la conclusione dell’Accordo di Parigi sul clima, si può prevedere che oltre a quelli dell’UE anche altri Stati, con i quali il settore industriale svizzero intrattiene relazioni commerciali, attueranno provvedimenti di politica climatica efficaci. L’onere per le imprese svizzere dipende quindi anche se la concorrenza estera deve affrontare costi altrettanto elevati per attuare tali provvedimenti.
Le piccole e medie imprese (PMI), che presentano un basso consumo di combustibili o hanno un’efficienza energetica superiore alla media, possono attendersi utili netti in termini di creazione di valore aggiunto dalla ridistribuzione della tassa sul CO2. Subiranno potenzialmente effetti negativi le PMI con alto consumo di combustibili e bassi costi salariali se le loro emissioni annuali si situano sotto il valore limite di 100 tonnellate di CO2. Hanno ripercussioni positive sulle PMI anche il Programma Edifici (attraverso guadagni in termini di occupazione e di valore aggiunto in particolare per il ramo edile) e il fondo per le tecnologie, che promuove provvedimenti di riduzione innovativi, nonché l’obbligo di compensazione, che indennizza mediante attestati le riduzioni eccezionali di emissioni.
Se i costi per chi è soggetto all’obbligo di compensazione vengono fatti ricadere sui consumatori di carburanti, oltre alle economie domestiche ciò concerne le imprese di trasporti PMI. Parimenti, le prescrizioni sulle emissioni per autofurgoni e trattori a sella leggeri potrebbero, nel senso di un effetto indiretto, riguardare le PMI richiedenti, se gli offerenti ricaricassero su di loro eventuali prestazioni supplementari sotto forma di prezzi più alti. Tuttavia, in ragione del minore consumo di carburante di veicoli più efficienti, si possono invece risparmiare costi. Questi effetti dovrebbero però verificarsi soltanto in misura minima. Negli
104 Wüest+Partner (2015): Heizsysteme: Entwicklung der Marktanteile 2001-2014, Aktualisierung 2015; su incarico delll‘UFE
105 UFE (2015): Efficacia degli aiuti finanziari per la riduzione delle emissioni di CO degli edifici conformemente all’articolo 2
34 della legge sul CO2 – Rapporto del Consiglio federale all’attenzione dell’Assemblea federale