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Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 6 pagine

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Legge federale sull’Istituto svizzero di diritto comparato

(LIDC)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del …,

decreta:

Sezione 1: Istituto e scopo

Art. 1 Nome, forma giuridica e sede

1 La Confederazione Svizzera gestisce l’«Istituto svizzero di diritto comparato» (Istituto) in forma di istituto di diritto pubblico della Confederazione provvisto di personalità giuridica, ma privo di contabilità propria.

2 L’Istituto è iscritto nel registro di commercio.

3 Ha sede a Lausanne-Dorigny.

Art. 2 Scopo e statuto

1 L’Istituto è un centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, diritto estero e diritto internazionale.

2 È un centro di ricerca ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI).

3 Effettua ricerca del settore pubblico ai sensi dell’articolo 16 LPRI.

Sezione 2: Compiti e indipendenza

Art. 3 Compiti

1 L’Istituto ha i seguenti compiti:

a. mette a disposizione delle autorità federali i documenti e gli studi necessari per l’elaborazione di atti normativi e la conclusione di trattati internazionali;

b. partecipa agli sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto;

c. fornisce informazioni e pareri giuridici ai tribunali e alle autorità cantonali;

d. conduce ricerche scientifiche proprie, sostiene e coordina progetti di ri-

1RS 101

2 RS 420.1