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Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 6 pagine
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Nel quadro dei compiti di cui all’articolo 3 e nel rispetto dell’indipendenza scientifica dell’Istituto, il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’Istituto.
Art. 16 Vigilanza della Confederazione
1 Fatta salva la sua indipendenza scientifica, l’Istituto è posto sotto la vigilanza del Consiglio federale. Quest’ultimo esercita la vigilanza in particolare:
a. nominando e revocando i membri e il presidente del consiglio d’Istituto;
b. approvando il rapporto annuale e dando discarico al consiglio d’Istituto;
c. approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;
d. controllando il rispetto della presente legge e dell’uso appropriato dei mezzi finanziari e presentando, nell’ambito del consuntivo, il pertinente rendiconto all’Assemblea federale.
2 Per assolvere il suo compito di vigilanza, il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all’attività dell’Istituto e informarsi in qualsiasi momento sulla sua attività.
Sezione 7: Prestazioni commerciali
Art. 17
1 L’Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:
a. sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;
b. non pregiudicano l’adempimento dei suoi compiti; e
c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2 Può in particolare redigere pareri giuridici.
3 Per le sue prestazioni commerciali l’Istituto fissa prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito.
4 Le prestazioni commerciali dell’Istituto sottostanno alle stesse norme applicabili agli offerenti privati.
5 I proventi dell’Istituto risultanti dalla prestazioni commerciali sono soggetti a imposta.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 18 Beni mobili
1 La Confederazione concede all’Istituto l’usufrutto dei beni mobili in possesso dell’Istituto al momento dell’entrata in vigore della presente legge, in particolare la biblioteca e le sue installazioni.
2 La Confederazione può concedere all’Istituto l’usufrutto di altri beni mobili.
3 I beni mobili acquisiti dall’Istituto sono per legge di proprietà della Confederazione. L’Istituto li riceve in usufrutto dalla Confederazione.