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Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 6 pagine

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Nel quadro dei compiti di cui all’articolo 3 e nel rispetto dell’indipendenza scientifica dell’Istituto, il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’Istituto.

Art. 16 Vigilanza della Confederazione

1 Fatta salva la sua indipendenza scientifica, l’Istituto è posto sotto la vigilanza del Consiglio federale. Quest’ultimo esercita la vigilanza in particolare:

a. nominando e revocando i membri e il presidente del consiglio d’Istituto;

b. approvando il rapporto annuale e dando discarico al consiglio d’Istituto;

c. approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;

d. controllando il rispetto della presente legge e dell’uso appropriato dei mezzi finanziari e presentando, nell’ambito del consuntivo, il pertinente rendiconto all’Assemblea federale.

2 Per assolvere il suo compito di vigilanza, il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all’attività dell’Istituto e informarsi in qualsiasi momento sulla sua attività.

Sezione 7: Prestazioni commerciali

Art. 17

1 L’Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:

a. sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;

b. non pregiudicano l’adempimento dei suoi compiti; e

c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2 Può in particolare redigere pareri giuridici.

3 Per le sue prestazioni commerciali l’Istituto fissa prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito.

4 Le prestazioni commerciali dell’Istituto sottostanno alle stesse norme applicabili agli offerenti privati.

5 I proventi dell’Istituto risultanti dalla prestazioni commerciali sono soggetti a imposta.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 18 Beni mobili

1 La Confederazione concede all’Istituto l’usufrutto dei beni mobili in possesso dell’Istituto al momento dell’entrata in vigore della presente legge, in particolare la biblioteca e le sue installazioni.

2 La Confederazione può concedere all’Istituto l’usufrutto di altri beni mobili.

3 I beni mobili acquisiti dall’Istituto sono per legge di proprietà della Confederazione. L’Istituto li riceve in usufrutto dalla Confederazione.