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Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 6 pagine
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9 I membri comunicano immediatamente al consiglio d’Istituto eventuali cambiamenti delle loro relazioni d’interesse. Il consiglio d’Istituto ne informa il Consiglio federale nell’ambito del rapporto annuale. Se una relazione d’interesse è incompatibile con la condizione di membro del consiglio d’Istituto e il membro continua a mantenerla, il consiglio d’Istituto chiede al Consiglio federale di revocarlo dall’incarico.
10 I membri del consiglio d’Istituto sono tenuti a serbare il segreto sugli affari ufficiali sia durante il mandato sia dopo la sua cessazione.
Art. 8 Compiti del consiglio d’Istituto
Il consiglio d’Istituto ha i seguenti compiti:
a. pianifica e determina nelle linee fondamentali l’attività dell’Istituto e ne definisce il programma di ricerca e di lavoro;
b. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta annualmente un rapporto sul loro raggiungimento;
c. può istituire un comitato scientifico con funzione consultiva per sostenere la direzione nelle questioni scientifiche. In tale comitato sono rappresentate, per quanto possibile, tutte le facoltà svizzere di diritto;
d. decide se accettare importanti mandati di ricerca;
e. prende i provvedimenti necessari per salvaguardare gli interessi dell’Istituto ed evitare conflitti d’interesse;
f. emana il regolamento sull’organizzazione interna;
g. emana il regolamento sull’accettazione e la gestione di fondi di terzi;
h. fissa le condizioni generali per la prestazione di servizi;
i. sottopone annualmente al Consiglio federale, per approvazione e proponendo discarico, la bozza di rapporto annuale che illustra l’evoluzione organizzativa e operativa nonché i cambiamenti delle relazioni d’interesse dei membri del consiglio d’Istituto.
j. decide in merito alla costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; per la costituzione e la risoluzione è necessaria l’approvazione del Consiglio federale;
k. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
l. fissa i principi per gli acquisti della biblioteca;
m. esercita la vigilanza sulla direzione;
n. provvede a istituite un sistema di controllo interno e di una gestione dei rischi consono all’Istituto.
Art. 9 Direzione
1 La direzione è l’organo operativo dell’Istituto.
2 Il vertice della direzione è costituito da un direttore e da al massimo due direttori supplenti.
3 La direzione ha in particolare i compiti seguenti:
a. gestisce gli affari;