Progetto

Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

9 I membri comunicano immediatamente al consiglio d’Istituto eventuali cambiamenti delle loro relazioni d’interesse. Il consiglio d’Istituto ne informa il Consiglio federale nell’ambito del rapporto annuale. Se una relazione d’interesse è incompatibile con la condizione di membro del consiglio d’Istituto e il membro continua a mantenerla, il consiglio d’Istituto chiede al Consiglio federale di revocarlo dall’incarico.

10 I membri del consiglio d’Istituto sono tenuti a serbare il segreto sugli affari ufficiali sia durante il mandato sia dopo la sua cessazione.

Art. 8 Compiti del consiglio d’Istituto

Il consiglio d’Istituto ha i seguenti compiti:

a. pianifica e determina nelle linee fondamentali l’attività dell’Istituto e ne definisce il programma di ricerca e di lavoro;

b. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta annualmente un rapporto sul loro raggiungimento;

c. può istituire un comitato scientifico con funzione consultiva per sostenere la direzione nelle questioni scientifiche. In tale comitato sono rappresentate, per quanto possibile, tutte le facoltà svizzere di diritto;

d. decide se accettare importanti mandati di ricerca;

e. prende i provvedimenti necessari per salvaguardare gli interessi dell’Istituto ed evitare conflitti d’interesse;

f. emana il regolamento sull’organizzazione interna;

g. emana il regolamento sull’accettazione e la gestione di fondi di terzi;

h. fissa le condizioni generali per la prestazione di servizi;

i. sottopone annualmente al Consiglio federale, per approvazione e proponendo discarico, la bozza di rapporto annuale che illustra l’evoluzione organizzativa e operativa nonché i cambiamenti delle relazioni d’interesse dei membri del consiglio d’Istituto.

j. decide in merito alla costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; per la costituzione e la risoluzione è necessaria l’approvazione del Consiglio federale;

k. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;

l. fissa i principi per gli acquisti della biblioteca;

m. esercita la vigilanza sulla direzione;

n. provvede a istituite un sistema di controllo interno e di una gestione dei rischi consono all’Istituto.

Art. 9 Direzione

1 La direzione è l’organo operativo dell’Istituto.

2 Il vertice della direzione è costituito da un direttore e da al massimo due direttori supplenti.

3 La direzione ha in particolare i compiti seguenti:

a. gestisce gli affari;