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Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 6 pagine

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2 L’Istituto gestisce una biblioteca specializzata e una documentazione sulla legislazione estera e sul diritto internazionale.

3 Il Consiglio federale può conferire ulteriori compiti all’Istituto, sempreché siano connessi ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2 e non ne pregiudichino l’adempimento.

Art. 4 Collaborazione con le facoltà di diritto e con altre istituzioni Per adempiere i suoi compiti, l’Istituto collabora con le facoltà di diritto e le sezioni giuridiche delle università svizzere, nonché con altre istituzioni, organizzazioni e biblioteche in Svizzera e all’estero.

Art. 5 Indipendenza scientifica

Nella sua attività scientifica l’Istituto è indipendente. Nelle questioni scientifiche non sottostà a direttive del Consiglio federale e del Dipartimento competente.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 6 Organi dell’Istituto

Gli organi dell’Istituto sono:

a. il consiglio d’Istituto;

b. la direzione.

Art. 7 Composizione, nomina e organizzazione del consiglio d’Istituto

1 Il consiglio d’Istituto è l’organo direttivo supremo dell’Istituto.

2 È composto da nove membri al massimo rappresentanti segnatamente la formazione, le scienze, la giurisprudenza e l’Amministrazione federale; un membro rappresenta il Cantone d’ubicazione.

3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’Istituto e ne designa il presidente.

4 I candidati alla nomina nel consiglio d’Istituto devono indicare al Consiglio federale le proprie relazioni d’interesse.

5 La durata del mandato è di quattro anni al massimo. Il Consiglio federale può rieleggere i membri per due volte. Può revocarli in qualsiasi momento dall’incarico per motivi gravi.

6 Il direttore dell’Istituto partecipa alle sedute del consiglio d’Istituto con voto consultivo; all’occorrenza possono essere chiamati a partecipare anche altri collaboratori dell’Istituto.

7 Il Consiglio federale fissa gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d’Istituto. Il rapporto contrattuale tra i membri del consiglio d’Istituto e l’Istituto sottostà al diritto pubblico. In via complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni3.

8 I membri del consiglio d’Istituto adempiono i propri compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’Istituto.

3RS 220