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Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 6 pagine
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b. emana decisioni, in particolare sugli emolumenti per i pareri giuridici;
c. elabora le basi per le decisioni del consiglio d’Istituto;
d. presenta almeno una volta all’anno un rapporto al consiglio d’Istituto e lo informa senza indugio in caso di avvenimenti particolari;
e. rappresenta l’Istituto verso l’esterno;
f. decide in merito alla costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell’Istituto; è fatto salvo l’articolo 8 lettere j e k.
g. adempie tutti i compiti che la presente legge non conferisce a un altro organo.
Sezione 4: Personale
Art. 10 Condizioni d’impiego
Ai membri della direzione e al personale restante si applica la legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers).
Art. 11 Cassa pensioni
I membri della direzione e il personale restante sono assicurati presso la cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente alle disposizioni degli articoli 32a–32m LPers.
Sezione 5: Finanziamento ed emolumenti
Art. 12 Finanziamento dell’esercizio
Le spese d’esercizio dell’Istituto sono a carico della Confederazione.
Art. 13 Fondi di terzi
1 L’Istituto può accettare o procurarsi fondi di terzi, purché sia compatibile con la sua indipendenza nonché con i suoi compiti e obiettivi.
2 L’Istituto si procura fondi di terzi in particolare mediante:
a. versamenti di terzi;
b. contributi da programmi di ricerca.
Art. 14 Emolumenti
Il Consiglio federale emana per l’Istituto un’ordinanza sugli emolumenti conformemente all’articolo 46a della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Sezione 6: Salvaguardia degli interessi della Confederazione
Art. 15 Obiettivi strategici