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Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 6 pagine
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4 L’Istituto assicura i beni mobili affidatigli dalla Confederazione o da terzi soltanto se previsto da un contratto con la Confederazione. La Confederazione può assicurarsi contro il rischio per i beni mobili che essa o terzi hanno affidato all’Istituto.
5 I dettagli dell’usufrutto e gli obblighi assicurativi sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l’Istituto.
6 Il fondo di documentazione, che è parte del Centro di documentazione europeo e in virtù della convenzione del 1° luglio 1997 tra l’Istituto e la Fondazione Jean Monnet pour l’Europe si trova in possesso dell’Istituto, rimane di proprietà della Fondazione.
Art. 19 Immobile
1 L’Istituto utilizza l’immobile messogli a disposizione e gestito dal Cantone di Vaud in virtù della convenzione del 23 maggio 1979 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud e del protocollo aggiuntivo del 15 agosto 1979.
2 Nei limiti del credito autorizzato, la Confederazione può versare un contributo adeguato a un eventuale ampliamento dell’immobile. Il contributo non supera il 50 per cento.
Art. 20 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 Le legge federale del 6 ottobre 19786 sull’Istituto svizzero di diritto comparato è abrogata.
2 La legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:
Art. 33 lett. b n. 7
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
b. del Consiglio federale concernenti:
8. la revoca di un membro del consiglio d’Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del …8 sull’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC);
Art. 21 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
6RU 1979 56, 1997 896, 2006 2197
7 RS 173.32
8RS …