Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifica dell'articolo 53 CP · 11 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla modifica dell’articolo 53 CP
Rif. /n.: COO.2180.109.7.211315 / 250.1/2017/00013
L’articolo 45 CPM ha lo stesso tenore dell’articolo 53 CP. Molti partecipanti alla consultazione hanno pertanto rinunciato a pronunciarsi esplicitamente sull’articolo 45 PP-CPM, oppure hanno formulato osservazioni sostanzialmente analoghe a quanto espresso in relazione all’articolo 53 PP-CP (cfr. n. 4.1).
4.4 Altre osservazioni
OW propone di esaminare di nuovo la questione relativa all’iscrizione nel casellario giudiziale nell’ambito della revisione dell’articolo 53 CP.
Secondo SG, occorre prevedere una normativa che consenta di addossare all’autore le spese procedurali nei casi in cui si prescinde dal procedimento conformemente all’articolo 53 CP.
TG avanza l’ipotesi che la riparazione nel CP e nel CPM possa essere limitata ai reati colposi. Se qualcuno commette intenzionalmente un reato danneggiando una persona pare quantomeno strano che, riparando al danno commesso, possa praticamente riscattarsi dalla punizione.
ZG osserva che entrambe le varianti dell’articolo 53 capoverso a PP-CP comporterebbero una riduzione dei casi in cui si prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla sanzione rispetto al diritto attuale e quindi un aumento dei casi da sottoporre ai giudici. Il rapporto esplicativo dovrebbe menzionare tale aumento di carico di lavoro atteso per la giustizia penale.
Il PPD propone di escludere la possibilità di riparazione per i recidivi.
5 Accessibilità al pubblico
Conformemente all’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2015 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), sono accessibili al pubblico, oltre alla documentazione relativa alla consultazione, i pareri pervenuti una volta scaduto il termine per rispondere e il rapporto sui risultati della consultazione dopo che l’autorità che l’ha indetta – in questo caso la Commissione – ne ha preso atto.